Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo (1). (1) A partire dal 1
gennaio 1999 ogni sanzione pecuniaria penale o amministrativa espressa in lire nel presente
provvedimento si intende espressa anche in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato
ai sensi del Trattato CE. A decorrere dal 1 gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in
lire nel presente provvedimento è tradotta in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato
ai sensi del Trattato CE. Se tale operazione di conversione produce un risultato espresso anche in decimali,
la cifra è arrotondata eliminando i decimali (art. 51, d.lg. 24 giugno 1998, n. 213).
Art. 1. Principi generali.
Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di
essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e
di tutelare la salute pubblica e l’ambiente.
- é vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà.
- I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall’autorità sanitaria competente per territorio e
riammessi nel loro gruppo. - I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.
- Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d’intesa con le unità sanitarie locali, avere in
gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di
sopravvivenza.
CONSIGLIO DI STATO, 16/09/1997, Sezione III
Nessuna norma di legge, né statale, né regionale, fa divieto di alimentare gatti randagi nel loro habitat,
cioè nei luoghi pubblici o privati in cui trovano rifugi.
LEGGE REGIONALE n. 33 del 30/12/2009
TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI SANITA’
Art. 111
Protezione dei gatti. - I gatti che vivono in stato di libertà sono protetti ed è vietato maltrattarli o allontanarli dal loro
habitat. Se il comune, d’intesa con l’ASL competente, accerta che l’allontanamento si rende inevitabile per
la loro tutela o per gravi motivazioni sanitarie, individua altra idonea collocazione, nel rispetto delle norme
igieniche. S’intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio o porzione di territorio nel quale viva
stabilmente una colonia felina, indipendentemente dal fatto che sia o meno accudita. - Per favorire i controlli sulla popolazione felina, l’ASL, d’intesa con i comuni e con la collaborazione
delle associazioni di cui all’articolo 120, provvede a censire le zone in cui esistono colonie feline. - I privati e le associazioni di cui all’articolo 120 possono, previo accordo di collaborazione con il
comune e d’intesa con l’ASL, gestire le colonie feline, per la tutela della salute e la salvaguardia delle
condizioni di vita dei gatti. - La cattura dei gatti che vivono in stato di libertà è consentita solo per la sterilizzazione, per le cure
sanitarie o per l’allontanamento di cui al comma 1 ed è effettuata dal dipartimento di prevenzione
veterinario e dai soggetti di cui al comma 3. - I gatti sterilizzati, identificati con apposito contrassegno o tatuaggio al padiglione auricolare, sono
reimmessi nel loro habitat originario o in un habitat idoneo. - La soppressione dei gatti che vivono in stato di libertà può avvenire solo alle condizioni e con le
modalità di cui all’articolo 113.
Art. 112
Interventi sanitari. - Il dipartimento di prevenzione veterinario assicura:
a) il controllo sanitario temporaneo dei cani e dei gatti durante il periodo di osservazione di cui
all’articolo 86 del D.P.R. 320/1954 o che si rende necessario per comprovate esigenze sanitarie;
b) gli interventi di profilassi, diagnosi, terapia e controllo demografico previsti dalla normativa vigente o
ritenuti necessari sugli animali ricoverati, nel periodo di controllo sanitario temporaneo di cui alla lettera
a);
c) gli interventi di pronto soccorso atti alla stabilizzazione di cani vaganti o gatti che vivono in libertà,
ritrovati feriti o gravemente malati;
d) l’identificazione, la ricerca e la restituzione al proprietario dei cani raccolti;
e) la sterilizzazione dei gatti che vivono in libertà e la degenza post-operatoria;
f) la sterilizzazione dei cani ricoverati e la degenza post-operatoria, eseguita al fine del controllo delle
nascite e dei comportamenti indesiderati, che deve essere effettuata previa autorizzazione del
responsabile sanitario della struttura, nelle veci del proprietario. - Gli interventi sanitari di cui al comma 1 devono essere eseguiti in adeguate strutture, individuate dal
dipartimento di prevenzione veterinario, anche presso i rifugi di cui all’articolo 114.
Art. 113
Eutanasia. - I cani, i gatti e gli altri animali di affezione ricoverati nelle strutture di cui agli articoli 112 e 114,
possono essere soppressi solo se gravemente malati e incurabili, se affetti da gravi sofferenze o in caso di
loro comprovata pericolosità. - La soppressione è effettuata ad opera di medici veterinari, con metodi eutanasici che non arrechino
sofferenza all’animale, preceduti da idoneo trattamento anestetico. - Ciascuna struttura tiene un registro degli animali soppressi in cui sono specificati la diagnosi e il
motivo della soppressione.
Regolamento Comunale di Tutela degli Animali
Approvato dal Consiglio Comunale in data 10.10.2005 con deliberazione n.
57/2005 divenuta esecutiva dal 21.11.2005
Capitolo I – Disposizioni generali
Art. 1 – Principi fondamentali. Scopo e campo d’applicazione - Il presente Regolamento disciplina la tutela degli animali nella Città di Milano, la loro
protezione e benessere, nell’ambito delle competenze comunali previste dalla legislazione
vigente.
In particolare si richiama alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Animale, proclamata
presso l’UNESCO il 15.10.1978, ed alla Convenzione Europea per la protezione degli
animali d’affezione, adottata a Strasburgo il 13.11.1987.
Ai fini dell’affermazione dei principi e dei valori sopra richiamati, la Città di Milano
istituisce con nomina del Sindaco il “Garante per la tutela degli animali” e ne definisce con
atto di Giunta Comunale i requisiti e le funzioni. - Fermo restando quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di
protezione di determinate categorie di animali, il presente Regolamento si applica ai
seguenti animali di cui si è in possesso, o se ne ha custodia, a scopo di compagnia o a scopo
di reddito:
· pesci
· anfibi
· rettili
· uccelli
· mammiferi
Art. 11 – Gatti - I gatti ricoverati in gabbie, locali, devono poter disporre degli spazi previsti nell’ allegato 3
(gatti) del presente Regolamento. - I ricoveri per gatti devono essere muniti di contenitori per gli escrementi. Le strutture per la
lungodegenza devono essere dotate di un’ampia superficie di riposo, nonché di oggetti per
arrampicarsi e per limare gli artigli. - E’ vietato tenere i gatti legati con catene, corde o altro.
- Di norma le colonie feline che vivono in libertà sul territorio non possono essere spostate
dal luogo dove si sono stabilite. La cattura dei gatti che vivono in stato di libertà è
consentita solo per la sterilizzazione e per le cure sanitarie necessarie al loro benessere,
come previsto dalla normativa vigente (vedi nota 2, punto 3). Chiunque somministri
alimenti ai gatti che vivono in libertà deve provvedere a mantenere i luoghi interessati in
buone condizioni di pulizia ed igiene.