REGOLAMENTO PER IL BENESSERE E LA TUTELA DEGLI ANIMALI DEL COMUNE DI MILANO

Approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 4 del 3 febbraio 2020

1
REGOLAMENTO PER IL BENESSERE E LA TUTELA
DEGLI ANIMALI DEL COMUNE DI MILANO
INDICE
CAPITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1: OGGETTO DEL REGOLAMENTO E AMBITO DI APPLICAZIONE
ART. 2: PRINCIPI E FINALITA’
ART. 3: DEFINIZIONI
ART. 4: UFFICIO TUTELA ANIMALI (UTA)
ART. 5: IL GARANTE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI
CAPITOLO II: IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI
ART. 6: IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI
CAPITOLO III: DETENZIONE E TUTELA/BENESSERE DEGLI ANIMALI
ART. 7: PRESCRIZIONI GENERALI PER LA TUTELA DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI DA AFFEZIONE
ART. 8: PRESCRIZIONI PER LA TUTELA DEL BENESSERE DEI CANI E DEI GATTI
ART. 9. PRESCRIZIONI PER LA TUTELA DEL BENESSERE DEGLI EQUIDI
ART. 10. PRESCRIZIONI PER LA TUTELA DEL BENESSERE DEGLI UCCELLI DA AFFEZIONE, IN
CATTIVITA’
ART.11: PRESCRIZIONI PER LA TUTELA DEL BENESSERE DI PESCI, ANFIBI, RETTILI E INVERTEBRATI A
VITA PREVALENTEMENTE ACQUATICA, IN CATTIVITA’
ART. 12: PRESCRIZIONI PER LA TUTELA DEL BENESSERE DEI RETTILI (SPECIE TERRICOLE), IN
CATTIVITA’
ART. 13: PRESCRIZIONI PER LA TUTELA DEL BENESSERE DEGLI INVERTEBRATI TERRESTRI, IN
CATTIVITA’
ART. 14: ACCATTONAGGIO CON UTILIZZO DI ANIMALI
ART. 15: PETARDI E SPETTACOLI PIROTECNICI
CAPITOLO IV: LIBERO ACCESSO DEGLI ANIMALI
ART. 16: ACCESSO AI LUOGHI PUBBLICI E AI LUOGHI APERTI AL PUBBLICO
ART. 17: ACCESSO AI GIARDINI, PARCHI PUBBLICI E AREE VERDI
ART. 18: AREE DESTINATE AI CANI
ART. 19: ACCESSO SUI MEZZI PUBBLICI DI TRASPORTO E TAXI
ART. 20: ACCESSO ALLE STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE E ALLE MENSE COMUNALI
ART. 21: RACCOLTA DEIEZIONI
ART. 22: PERCORSO FORMATIVO PER PROPRIETARI DI CANI
CAPITOLO V: ATTIVITA’ CON ANIMALI
ART. 23: DETENZIONE DI ANIMALI A SCOPO AMATORIALE

2
ART. 24: ALLEVAMENTO AMATORIALE
ART. 25: INTERVENTI ASSISTITI CON ANIMALI
ART. 26: VENDITA, RICOVERO E TOELETTATURA DI ANIMALI D’AFFEZIONE
ART. 27: MERCATI ALL’APERTO E VENDITA DI ANIMALI IN LUOGHI APERTI AL PUBBLICO
ART. 28: AUTORIZZAZIONE E PRESCRIZIONI PER ESPOSIZIONI E MANIFESTAZIONI TEMPORANEE
CON UTILIZZO DI ANIMALI
CAPITOLO VI: GESTIONE DI COLONIE E OASI FELINE
ART. 29: COLONIE FELINE
ART. 30: OASI FELINE
CAPITOLO VII: ANIMALI SELVATICI A VITA LIBERA
ART. 31 MAMMIFERI E UCCELLI SELVATICI, FAUNA MINORE E RELATIVI HABITAT
ART. 32 SALVAGUARDIA DELLE COLONIE DI APODIDI (rondoni)
CAPITOLO VIII: GESTIONE CROSTACEI VIVI DESTINATI ALL’ALIMENTAZIONE
UMANA
ART. 33: GESTIONE CROSTACEI VIVI DESTINATI ALL’ALIMENTAZIONE UMANA
CAPITOLO IX: CIRCHI, SPETTACOLI E MOSTRE ITINERANTI
ART. 34: PRESCRIZIONI
ART. 35: AUTORIZZAZIONI
CAPITOLO X: IL PARCO-CANILE E GATTILE COMUNALE
ART. 36: IL PARCO-CANILE E GATTILE
ART. 37: CESSIONE DI CANI E GATTI DI PROPRIETA’
ART: 38: PUBBLICAZIONE DEL RITROVAMENTO DI CANI E GATTI SMARRITI
ART. 39: ADOZIONI E AFFIDI TEMPORANEI DI CANI E GATTI
CAPITOLO XI: DISPOSIZIONI FINALI
ART. 40: SANZIONI
ART. 41: DISPOSIZIONI FINALI
ALLEGATI
 Allegato 1: Sanzioni amministrative pecuniarie
 Allegato 2: Elenco delle razze canine che devono sempre avere la museruola all’interno
delle “aree cani”, vedi art. 18, e, i cui proprietari devono essere in possesso di Patentino, ai
sensi dell’art. 8, c.2.
 Allegato 3: Elenco degli animali di cui è vietata la detenzione (vedi articolo 23) e/o la
vendita (vedi articolo 26).
 Allegato 4: Acronimi
 Allegato 5: Principali fonti documentali e riferimenti normativi


3
CAPITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Oggetto del Regolamento e ambito di applicazione
Il Regolamento disciplina la tutela degli animali e il loro benessere nonché la loro corretta gestione
nel territorio del Comune di Milano, nell’ambito delle competenze comunali previste dalla
legislazione vigente, e favorisce la corretta convivenza degli animali con l’uomo nel rispetto delle
rispettive esigenze. A tal fine il Regolamento promuove anche principi generali di buon
comportamento nei confronti degli animali e per la gestione degli stessi.
Il Regolamento si applica a tutte le specie animali, di cui ai successivi articoli, domestiche o
selvatiche, presenti stabilmente o temporaneamente sul territorio comunale, pubblico e privato. È
fatta salva la normativa comunitaria, nazionale e regionale, della quale questo Regolamento
costituisce parte integrante, con validità sul territorio del Comune di Milano. Il Regolamento,
inoltre, si integra con gli altri Regolamenti del Comune di Milano.
Art. 2
Principi e finalità
Il Comune di Milano, richiamandosi in particolare ai principi comunitari, alle Convenzioni
Internazionali e ai valori su cui si fondano i documenti di principio, di seguito menzionati, che:

  • impongono agli stati membri UE di tenere “pienamente conto delle esigenze in materia di
    benessere degli animali in quanto esseri senzienti” (Trattato sul funzionamento dell’Unione
    Europea, art. 13)
  • riconoscono che “l’uomo ha l’obbligo morale di rispettare tutte le creature viventi”
    (Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, Strasburgo 1987)
  • proclamano che “ogni animale ha diritto alla considerazione, alle cure e alla protezione
    dell’uomo” (Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Animale)
  • invitano “alla conservazione della diversità biologica” (Convenzione sulla diversità biologica, Rio
    de Janeiro 1992)
  • dichiarano che “gli umani non sono unici nel possedere i substrati che generano la coscienza”
    (Dichiarazione di Cambridge sulla coscienza)
  • riconoscono che la fauna e la flora selvatiche costituiscono elementi insostituibili dei sistemi
    naturali, che devono essere protetti dalle generazioni presenti e future (Convenzione di
    Washington, 1973)
  1. promuove, favorisce e tutela, nei limiti delle competenze comunali, la presenza nel proprio
    territorio degli animali domestici e della fauna selvatica stanziale e migratoria, in un’ottica di
    rispetto e di tolleranza verso tutti gli esseri viventi; inoltre, in particolare, auspica che nei circhi
    e nelle attività di spettacolo/mostre viaggianti non siano utilizzate alcune specie animali che
    richiedono modalità di gestione incompatibili con la detenzione in strutture mobili e si adopera
    per ridurre la sofferenza dei crostacei decapodi vivi destinati all’alimentazione umana;
  2. riconosce alle specie animali il diritto ad un’esistenza compatibile con le proprie caratteristiche
    biologiche, fisiologiche ed etologiche;

4

  1. disincentiva la detenzione di animali appartenenti a specie non addomesticate (esotiche e non),
    in particolare quando risulta complesso garantirne condizioni di benessere;
  2. promuove e favorisce iniziative volte alla conservazione e recupero degli ecosistemi e degli
    equilibri ecologici del territorio comunale al fine di favorire la biodiversità locale e la tutela
    dell’integrità dell’ambiente;
  3. riconosce valore etico a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere di rispetto e
    tutela di tutte le specie animali e dell’ambiente;
  4. promuove, favorisce e organizza le attività di carattere culturale e formativo aventi come
    finalità l’educazione a un corretto rapporto tra l’uomo e gli altri animali, anche all’interno del
    sistema scolastico cittadino;
  5. promuove e favorisce il Terzo Settore e la funzione delle attività di volontariato;
  6. riconosce e tutela i vincoli affettivi e di convivenza che s’instaurano tra gli esseri umani e gli
    animali nell’ambito del nucleo familiare;
  7. riconosce, condanna e sanziona qualunque atto o gesto di effettivo maltrattamento, secondo i
    parametri della legge nazionale n. 189 del 2004;
  8. il Comune promuove iniziative atte a favorire la diffusione di figure professionali nella gestione
    dell’animale d’affezione e promuovere un turismo consapevole nella corretta convivenza tra le
    specie e nel rispetto degli interessi della comunità gestita.
    Art. 3
    Definizioni
    Ai fini del presente Regolamento, si intende per:
     animale: ogni soggetto appartenente a una delle specie di vertebrati e invertebrati, sotto
    tutela dell’uomo a qualsiasi titolo oppure in stato di libertà o semilibertà, presenti sul
    territorio del Comune di Milano;
     animale d’affezione: ogni animale tenuto o destinato a essere tenuto dall’uomo per
    compagnia o per diletto, senza fini produttivi, di lavoro o alimentari, nel cui caso sono
    invece definiti animali da reddito. Sono compresi gli animali che possono svolgere attività
    utili all’uomo;
     animali domestici: animali appartenenti a specie sottoposte a processo di domesticazione,
    cioè al controllo della riproduzione per molte generazioni. Comprendono specie
    d’affezione e specie da reddito;
     animali selvatici: animali appartenenti a specie non addomesticate, distinti in autoctoni e
    alloctoni;
  • autoctoni: animali appartenenti a specie autoctone o indigene, cioè specie naturalmente
    presenti in una determinata area geografica, nella quale si sono originate o sono giunte
    senza l’intervento diretto – intenzionale o accidentale – dell’uomo;
  • alloctoni (da distinguere dagli animali selvatici alloctoni naturalizzati, cioè quelli introdotti
    da moltissimo tempo, in grado di riprodursi e autosostenersi, quindi considerati parte
    della fauna autoctona), altrimenti qui definiti esotici o alieni: animali non appartenenti a
    specie autoctone o indigene o che comunque non hanno colonizzato il territorio
    nazionale in seguito a fenomeni di espansione naturale;
     fauna minore: anfibi, rettili, pesci, invertebrati.

5
Art. 4
Ufficio Tutela Animali (UTA)

  1. All’interno dell’Amministrazione Comunale è presente un Ufficio Tutela Animali (UTA) che,
    nell’ambito delle competenze previste dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
    servizi del Comune di Milano, contribuisce al miglioramento della qualità della vita degli animali
    e alla loro tutela. In particolare, l’UTA ha l’obiettivo di prevenire il randagismo, garantire un
    ricovero ai cani e gatti abbandonati, tutelare le colonie feline e, inoltre, informare e
    sensibilizzare la cittadinanza sulla conoscenza e il rispetto degli animali e sul tema del
    benessere animale, promuovere le attività destinate a migliorare i rapporti di convivenza tra
    animali e cittadini, ricevere e, se del caso, sostenere segnalazioni e suggerimenti da parte di
    cittadini e Associazioni protezionistiche. L’UTA supporta e verifica le attività all’interno del
    Parco Canile di Milano.
  2. Per le sue finalità, l’UTA collabora con gli Enti competenti: ATS, Polizia Locale e altre forze
    dell’Ordine.
  3. L’UTA garantisce supporto amministrativo e logistico alle attività del Garante per la tutela degli
    animali.
    Art. 5
    Il Garante per la tutela degli animali
  4. Presso il Comune di Milano è istituito il Garante per la tutela degli animali, composto da uno ad
    un massimo di tre membri, che operano e sono individuati e nominati dal Sindaco nell’ambito
    di personalità che si siano distinte nell’affermazione dei princìpi ai quali si ispira il presente
    Regolamento. Il Garante svolge la propria attività senza vincolo di subordinazione gerarchica, in
    piena autonomia, rapportandosi direttamente all’Assessore titolare della delega in materia e in
    raccordo con l’Ufficio Tutela Animali del Comune di Milano e con le Aree Comunali coinvolte in
    attività che possono interferire con la salvaguardia e la sopravvivenza degli animali.
  5. Il Garante per la tutela degli animali resta in carica fino alla scadenza del mandato
    amministrativo e ha, in particolare, le funzioni di incoraggiare l’Amministrazione comunale a
    tenere in debita considerazione le necessità contingenti ed emergenti di tutela degli animali,
    assumere iniziative a favore della tutela degli animali presenti in città e promuovere attività
    culturali ed educative per sensibilizzare i cittadini sui temi della tutela degli animali e per
    favorire la conoscenza delle norme vigenti, formulare proposte di modifica della normativa
    vigente e di implementazione della stessa, interagire con le Associazioni protezionistiche e con
    gli Enti coinvolti. Il Garante per la tutela degli animali si relaziona con l’Ufficio Tutela Animali,
    per le attività di comune interesse, e riceve da questo supporto amministrativo.
  6. Il Garante per la tutela degli animali, almeno una volta all’anno, riunisce al “Tavolo Animali” i
    rappresentanti delle Associazioni riconosciute ai sensi della normativa regionale in materia di
    tutela degli animali da affezione, e delle Onlus iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo
    settore, di cui al D.lgs. 117/2017, che hanno sede e svolgono attività sul territorio del Comune
    di Milano, dell’Ordine dei Medici Veterinari e del Dipartimento Veterinario e Sicurezza Alimenti
    di origine animale di ATS Milano (indicato d’ora in poi come DVSA in questo Regolamento).

6

  1. Il Garante per la tutela degli animali ha facoltà di accedere agli atti amministrativi, interni al
    Comune di Milano, riguardanti, a qualsiasi titolo, le specie animali presenti, anche solo
    temporaneamente, sul territorio cittadino e a qualsiasi altro atto amministrativo che possa
    incidere sull’ambiente creando un impatto nei confronti degli animali.
  2. Il Garante per la tutela degli animali promuove iniziative per valorizzare il Parco Canile di
    Milano, promuovendo anche con campagne di sensibilizzazione l’adozione di cani e gatti
    ospitati nella struttura.
    CAPITOLO II
    IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI
    Art. 6
    Identificazione degli animali
  3. L’identificazione dei cani e dei gatti, la relativa iscrizione all’Anagrafe regionale degli animali da
    affezione e gli adempimenti che ne conseguono sono disciplinati dalle norme nazionali e
    regionali vigenti in materia di tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo.
  4. I furetti destinati al commercio, presenti sul territorio comunale, devono essere identificati e
    iscritti all’Anagrafe regionale degli animali d’affezione, da parte del venditore, prima della
    cessione, secondo i criteri previsti dalle norme nazionali e regionali vigenti in materia di tutela
    degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo. Il trasgressore è punito con sanzione
    amministrativa, ai sensi dell’art. 40. Il Comune incoraggia il proprietario, il possessore o il
    detentore di furetti acquisiti in tempi precedenti all’entrata in vigore del presente regolamento
    ad iscriverli comunque all’Anagrafe regionale degli animali d’affezione.
  5. I medici veterinari pubblici e i medici veterinari liberi professionisti hanno l’obbligo,
    nell’espletamento della loro attività professionale, di accertare che gli animali di cui ai commi 1
    e 2, siano identificati e iscritti all’Anagrafe regionale degli animali d’affezione. In mancanza
    dell’identificativo o in caso di illeggibilità dello stesso, i medici veterinari devono informare i
    proprietari o detentori degli obblighi di identificazione e iscrizione all’anagrafe. Se questi non
    consentono l’identificazione, i medici veterinari liberi professionisti sono tenuti a darne
    comunicazione all’ATS.
  6. I medici veterinari liberi professionisti devono esporre negli ambulatori in posizione visibile un
    cartello recante l’avviso dell’obbligo di identificazione degli animali d’affezione e iscrizione
    all’anagrafe (Legge Regionale 33/2009). Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai
    sensi dell’art. 40.
  7. Il Comune incoraggia i proprietari di animali da affezione appartenenti alle specie per le quali
    non vi sia l’obbligo di iscrizione all’Anagrafe regionale degli animali da affezione a fare
    comunque identificare gli stessi, iscrivendoli in eventuali anagrafi di specie.

7
CAPITOLO III
DETENZIONE E TUTELA/BENESSERE DEGLI ANIMALI
Art. 7
Prescrizioni generali per la tutela del benessere degli animali da affezione

  1. Chi detiene, anche solo temporaneamente e a qualunque titolo, un animale d’affezione assume
    l’obbligo e la responsabilità di provvedere alla sua cura e di garantirne il benessere, nel rispetto
    delle sue caratteristiche fisiologiche, ecologiche ed etologiche nonché delle norme vigenti.
  2. Ferma restando la perseguibilità penale quando il fatto costituisce reato, è punito con sanzione
    amministrativa, ai sensi dell’art. 40, il proprietario/detentore di animali d’affezione che non
    garantisce loro, in forma adeguata, tenuto conto dei bisogni fisiologici, ecologici ed etologici,
    secondo l’esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche riguardo alla specie, alla razza,
    all’età̀
    e al sesso:
    a. ricovero, con opportuno arricchimento ambientale;
    b. alimentazione in quantità e qualità adeguate alla specie, razza, sesso ed età;
    c. costante disponibilità di acqua potabile;
    d. condizioni di pulizia e di sicurezza negli spazi di ricovero, nonché la prevenzione di
    eventuali rischi igienico–sanitari;
    e. cure veterinarie, ogni volta che le condizioni di salute lo richiedano e per la normale
    attività di profilassi; cure garantite da medici veterinari adeguatamente formati nella
    medicina veterinaria delle diverse specie trattate;
    f. interazioni sociali, in accordo con le caratteristiche comportamentali speciespecifiche;
    g. opportunità di movimento in relazione alla specie, razza, età e sesso;
    h. precauzioni per impedire la fuga.
  3. Il proprietario o detentore a qualunque titolo di un animale d’affezione deve adottare
    accorgimenti utili a evitare la riproduzione non pianificata e, se l’animale è di sesso femminile,
    prendersi cura della eventuale prole, assicurandole un’adeguata e responsabile collocazione
    secondo la normativa vigente. Nel caso di gatti che vengano lasciati liberi di uscire
    dall’abitazione e di vagare sul territorio, si invitano, anche con campagne di sensibilizzazione,
    proprietari o detentori di provvedere alla loro sterilizzazione.
  4. Chi detiene, anche solo temporaneamente e a qualunque titolo, un animale d’affezione si
    impegna a documentarsi sulle sue modalità di allevamento e mantenimento, in condizioni di
    benessere. In caso di acquisto, tale documentazione, messa a disposizione dall’UTA, d’intesa
    con il Garante per la tutela degli animali, deve essere rilasciata dal venditore.
  5. Ferma restando la perseguibilità penale quando il fatto costituisce reato, è punito con sanzione
    amministrativa, ai sensi dell’art. 40, il proprietario/detentore che:
    a. detiene continuativamente animali in spazi, interni o esterni (compresi terrazzi e
    balconi), non compatibili con le rispettive esigenze di benessere psico-fisico […];
    b. segrega in contenitori o gabbie, animali che non richiedano il contenimento
    permanente per ragioni di incolumità pubblica o di sopravvivenza dell’animale;
    c. detiene animali in ambienti in cui microclima e/o condizioni di luminosità non siano
    compatibili con le esigenze fisiologiche, ecologiche e comportamentali di specie;

8
d. detiene animali esposti a suoni e rumori intollerabili;
e. colora animali mediante l’uso di pigmenti sia naturali sia artificiali, o detiene o vende
animali sottoposti a colorazione;
f. applica agli animali piercing o tatuaggi oppure detiene o vende animali a cui siano
stati applicati piercing o tatuaggi;
g. usa animali (mammiferi, uccelli, anfibi, rettili, pesci) vivi per alimentare altri animali,
salvo i casi di necessità certificati da un medico veterinario, quali l’impossibilità di
questi ultimi di abituarsi a prede morte. L’eventuale pasto con animali vivi non deve
essere effettuato in pubblico né utilizzato come forma di spettacolo;
h. utilizza mezzi di contenzione ed educazione non adeguati alle caratteristiche fisiche,
ecologiche ed etologiche dell’animale a cui sono applicati, in relazione all’età e
condizioni di salute.
Art. 8
Prescrizioni per la tutela del benessere dei Cani e dei Gatti

  1. Ferme restando le norme in vigore e le prescrizioni generali per la tutela del benessere degli
    animali da affezione di cui all’Art. 7:
    a. i recinti e i box in cui sono custoditi cani e gatti di proprietà devono avere dimensioni
    tali da consentire il rispetto del benessere animale e comunque possedere requisiti
    almeno equivalenti a quelli previsti dalla normativa regionale in materia di tutela
    degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo;
    b. è vietato l’utilizzo del collare a strozzo, detto anche a scorrimento completo, fatta
    salva la necessità di utilizzo nei casi di adempimento di un dovere (per es. forze
    dell’ordine, soccorso) o per ragioni di sicurezza o tutela dell’incolumità pubblica o in
    caso di necessità. Il divieto di utilizzo del collare a strozzo, con le deroghe previste,
    si applica trascorso un periodo di 6 mesi dall’entrata in vigore del presente
    regolamento.
    Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell’art. 40.
    c. i gestori degli esercizi commerciali e degli altri luoghi aperti al pubblico non
    posizionano sulle soglie o in altre aree esterne ciotole con acqua, per
    l’abbeveramento occasionale dei cani, ma le rendono disponibili a richiesta.
  2. Chiunque acquisisce la proprietà di un cane appartenente alle razze di cui all’Allegato 2 o ne è il
    conduttore è tenuto a conseguire il Patentino Cane Speciale (che include il Patentino per
    proprietari di cani di cui al DM Min. Salute 26 novembre 2009) rilasciato dall’ATS. Per le nuove
    acquisizioni la disposizione si applica a decorrere da sei mesi dopo l’entrata in vigore di questo
    Regolamento, trascorsi i quali, gli interessati dovranno ottemperare prima dell’acquisizione
    stessa. Nel caso di adozioni/affidi dal Parco Canile del Comune di Milano di un cane
    appartenente alle razze di cui all’allegato 2, il patentino potrà essere conseguito entro e non
    oltre 6 mesi dall’acquisizione stessa. Per le acquisizioni antecedenti l’entrata in vigore di questo
    Regolamento, il Patentino Cane Speciale deve essere acquisito entro 24 mesi dall’entrata in
    vigore di questo Regolamento.
    Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 40 e con la sanzione
    accessoria dell’obbligo di museruola per il cane, fino al conseguimento del patentino.

9
Art. 9
Prescrizioni per la tutela del benessere degli Equidi
Ferme restando le prescrizioni generali per la tutela del benessere degli animali da affezione di cui
all’Art. 7, a coloro che detengono equidi è fatto obbligo di:
a. garantire un riparo dal sole e dalle avverse condizioni climatiche;
b. garantire che le dimensioni del box consentano all’animale di girarsi e sdraiarsi con
facilità;
c. garantire che la lettiera nei box sia atossica, assorbente, non polverosa e in quantità
sufficiente, sia pulita o cambiata quotidianamente;
d. garantire il nutrimento in relazione alla tipologia, età, condizioni fisiche e di lavoro
degli animali;
e. garantire la possibilità agli equidi scuderizzati di compiere attività motoria fuori dal
box giornalmente;
f. consentire agli animali di avere contatti visivi, olfattivi e, se del caso, anche tattili con
i propri simili, in condizioni di sicurezza;
g. mantenere gli equidi in poste o legati, sia all’interno dei box sia all’aperto,
esclusivamente per il tempo necessario alle operazioni di strigliatura e per gli
interventi di mascalcia;
h. non sottoporre gli equidi a procedure che possano causare sofferenze non
necessarie e trattare in modo appropriato il dolore. In particolare è vietata la
marcatura a fuoco, così come l’uso di sostanze che causino ipersensibilizzazione
degli arti;
i. non sottoporre gli equidi ad attività (addestramento, lavoro, competizioni, ecc.) che
causino fatica eccessiva, ovvero siano incompatibili con le loro capacità fisiche o
caratteristiche comportamentali;
j. non sottoporre gli equidi ad attività o situazioni che causino paura o stress non
necessari;
k. garantire un buon rapporto uomo-animale attraverso interazioni calme, rispettose e
coerenti.
Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell’art. 40.
Art. 10
Prescrizioni per la tutela del benessere degli uccelli da affezione, in cattività

  1. Ferme restando le prescrizioni generali per la tutela del benessere degli animali d’affezione
    di cui all’Art. 7, a coloro che detengono in cattività uccelli, a scopo di compagnia oppure per
    diletto, considerando l’ampia varietà di specie potenzialmente detenibili in cattività, è fatto
    obbligo in primis di documentarsi sulle esigenze di specie ed è fatto, altresì, obbligo di:
    a. assicurare che le voliere abbiano dimensioni tali da consentire agevolmente il volo
    fra almeno due posatoi;
    b. assicurare che le gabbie siano dotate di un numero sufficiente di mangiatoie e di
    abbeveratoi, al fine di evitare competizioni tra soggetti;
    c. garantire la disponibilità di acqua o sabbia per la pulizia del piumaggio e, ove
    applicabile, cassette nido, o comunque se all’aperto un posatoio munito di riparo,
    per le specie che lo richiedono;
    d. non tenere gli uccelli in condizioni di sovraffollamento;

10
e. non lasciare permanentemente all’aperto senza adeguata protezione da correnti
d’aria, sole, eventuali predatori, o quant’altro posso interferire con il loro benessere,
specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici;
f. non tenere volatili acquatici stabilmente in spazi privi di stagni o vasche idonee a
consentirne la naturale permanenza in acqua;
g. non effettuare interventi sulle ali o sulla coda, che possano determinare una
menomazione, se non per ragioni esclusivamente mediche e al fine di salvaguardare
la salute dell’animale stesso; nel caso si renda necessaria, l’operazione deve essere
effettuata da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione. Tale
certificato deve essere conservato a cura del detentore dell’animale e deve seguire
l’animale nel caso di cessione dello stesso;
h. non mantenere i volatili legati al trespolo o legati con catenelle o altro, con
eccezione degli animali impiegati in attività di falconeria, tenuti da falconieri muniti
di licenza, che, durante i mesi di attività venatoria, possono essere tenuti legati
tramite “lunga” all’apposito posatoio.
Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell’art. 40. Le disposizioni di cui
sopra si applicano a decorrere da sei mesi dopo l’entrata in vigore di questo Regolamento.

  1. In ogni caso è fatto obbligo prevedere un arricchimento ambientale in grado di stimolare i
    comportamenti naturali degli uccelli ed evitare stereotipie ed assicurare agli uccelli la presenza
    di uno o più compagni, salvo i casi di accertata incompatibilità intra o interspecifica.
  2. Le disposizioni di cui sopra non si applicano nel trasporto e o al ricovero di animali per esigenze
    sanitarie.
    Art. 11
    Prescrizioni per la tutela del benessere dei pesci, anfibi, rettili e invertebrati a vita
    prevalentemente acquatica, in cattività
  3. Ferme restando le prescrizioni generali per la tutela del benessere degli animali da affezione di
    cui all’Art. 7, a coloro che detengono in cattività, a titolo di affezione, pesci, anfibi e rettili a vita
    prevalentemente acquatica, considerando l’ampia varietà di specie potenzialmente presenti in
    cattività, è fatto obbligo in primis di documentarsi sulle esigenze di specie, ed è fatto altresì
    obbligo di:
    a. non tenere animali in acquari di forma sferoidale;
    b. garantire ai pesci un volume d’acqua sufficiente a consentire il loro movimento
    naturale. Per questo, e al fine di garantire acqua sufficientemente ossigenata, gli
    acquari devono avere le seguenti dimensioni minime: una capienza non inferiore a
    30 litri; un’altezza (profondità) non superiore alla lato della base più corto,
    aumentato del 50%; il lato della base più lungo pari almeno a 10 volte la misura della
    specie più lunga ospitata;
    c. mantenere le specie di anfibi e rettili a vita prevalentemente acquatica in un
    terracquario, dotato di una parte emersa, facilmente raggiungibile dagli animali, e,
    ove necessario, di fonti riscaldanti, e con dimensioni non inferiori a cm 60 x 40 x 50 e

11
comunque in relazione alle dimensioni dell’animale e alle sue esigenze ecologiche,
fisiologiche ed etologiche;
d. assicurare il ricambio, la depurazione, l’ossigenazione dell’acqua, le cui
caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle
esigenze fisiologiche delle specie ospitate;
e. assicurare negli acquari e terracquari un ambiente che ricrei il più possibile quello
naturale di origine della specie, compresa la presenza di rifugi;
f. assicurare che l’ambiente nei terracquari offra condizioni di umidità e ventilazione
idonee alle esigenze delle specie ospitate; in particolare, per le specie anfibie, deve
essere mantenuta una percentuale di umidità dell’aria conforme a quella
dell’ambiente naturale di origine delle specie stesse, per evitarne la disidratazione.
g. assicurare agli animali un numero di ore giornaliere di luce e di buio, che riproduca al
meglio possibile il fotoperiodo naturale, e condizioni di temperatura comprese entro
un intervallo simile a quello presente nell’ambiente naturale di origine delle specie;
h. assicurare che le specie sociali siano tenute in gruppi composti di un numero di
esemplari adeguato alla specie, e comunque non inferiore a tre esemplari
compatibili, nel rispetto della loro etologia;
i. evitare condizioni di sovraffollamento e la convivenza di esemplari appartenenti a
specie di cui è nota l’inclinazione a manifestare competizione e/o aggressività
interspecifica.
Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell’art. 40. Le disposizioni di cui
sopra si applicano a decorrere da sei mesi dopo l’entrata in vigore di questo Regolamento.

  1. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano al trasporto e o al ricovero di
    animali per esigenze sanitarie.
    Art. 12
    Prescrizioni per la tutela del benessere dei rettili (specie terricole), in cattività
  2. Ferme restando le prescrizioni generali per la tutela del benessere degli animali da affezione di
    cui all’Art. 7, considerando l’ampia varietà di specie potenzialmente presenti in cattività, a
    coloro che detengono in cattività rettili per affezione è fatto obbligo in primis di documentarsi
    sulle esigenze di specie, ed è fatto altresì obbligo di:
    a. detenere i rettili in terrari sufficientemente ampi da garantire agli animali adeguate
    possibilità di movimento, e comunque di dimensioni minime non inferiori a cm 60 x
    40 x h.50. Ai rettili, devono essere garantire al minimo una superficie di 100 cm2 per
    ogni cm di lunghezza dell’animale, per sauri (lucertole, iguane, ecc.) e cheloni
    (tartarughe e testuggini), e di 60 cm2
    per ogni cm di lunghezza dell’animale per gli
    ofidi (serpenti).
    b. assicurare un ambiente che ricrei il più possibile quello naturale di origine della
    specie, compresa la presenza di rifugi;
    c. assicurare che, nel terrario, l’ambiente offra condizioni di temperatura, ventilazione
    e umidità conformi a quelle dell’ambiente naturale di origine delle specie, e ove
    necessario, la presenza di acqua;
    d. assicurare agli animali un numero di ore giornaliere di luce e di buio, che riproduca al
    meglio possibile il fotoperiodo dell’ambiente naturale di origine delle specie;

12
e. evitare condizioni di sovraffollamento e la convivenza con altri esemplari con cui
possa manifestare competizione e/o aggressività intra o inter specifica.
Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell’art. 40. Le disposizioni di cui
sopra si applicano a decorrere da sei mesi dopo l’entrata in vigore di questo Regolamento.

  1. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano al trasporto e o al ricovero di
    animali per esigenze sanitarie.
    Art. 13
    Prescrizioni per la tutela del benessere degli invertebrati terrestri, in cattività
  2. Ferme restando le prescrizioni generali per la tutela del benessere degli animali da affezione di
    cui all’Art. 7, considerando l’ampia varietà di specie potenzialmente presenti in cattività, a
    coloro che tengono in cattività invertebrati per affezione è fatto obbligo in primis di
    documentarsi sulle esigenze specifiche di specie, ed è fatto altresì obbligo di:
    a. tenere gli invertebrati terrestri in terrari o terracquari di dimensioni sufficienti a
    garantire agli animali adeguate possibilità di movimento, e comunque di dimensioni
    minime non inferiori a cm. 40 x 30 x 30, e con lunghezza di due lati della base pari ad
    almeno tre volte la lunghezza dell’animale;
    b. assicurare un ambiente che ricrei il più possibile quello naturale di origine della
    specie, compresa la presenza di rifugi;
    c. assicurare che, nel terrario o terracquario, l’ambiente offra condizioni di
    temperatura, ventilazione e umidità conformi a quelle dell’ambiente naturale di
    origine delle specie; assicurare agli animali un numero di ore giornaliere di luce e di
    buio, che riproduca al meglio possibile il fotoperiodo dell’ambiente naturale di
    origine delle specie;
    d. evitare condizioni di sovraffollamento e la convivenza con altri esemplari con cui
    possa manifestare competizione e/o aggressività intra o inter specifica.
    Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell’art. 40. Le disposizioni di cui
    sopra si applicano a decorrere da sei mesi dopo l’entrata in vigore di questo Regolamento.
  3. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano al trasporto e o al ricovero di
    animali per esigenze sanitarie.
    Art. 14
    Accattonaggio con utilizzo di animali
  4. È vietato esercitare la pratica dell’accattonaggio esibendo animali. Il detentore è sottoposto a
    sanzione amministrativa prevista dall’art. 40, e gli animali sono sottoposti a sequestro
    amministrativo ed eventualmente a confisca.
  5. Sono esclusi dal divieto gli animali della specie cane qualora si accerti che si tratta di “compagni
    di vita” del mendicante che li detiene, ai quali sono garantite condizioni di vita e tutela in accordo
    al Regolamento. In assenza di documenti e microchip, il cane viene ricoverato presso il canile
    sanitario ed il detentore dovrà produrre i documenti di proprietà. Alla mancata esibizione dei

13
documenti può conseguire la confisca dell’animale, nel rispetto della normativa vigente in
materia, con l’intestazione dello stesso al Comune di Milano.
Art. 15
Petardi e spettacoli pirotecnici
Il Comune di Milano, nell’autorizzare spettacoli pirotecnici, dovrà tenere conto degli effetti
negativi che l’uso di petardi e artifizi pirotecnici possono provocare su animali domestici e
selvatici.
La violazione delle prescrizioni, previste dall’autorizzazione, verrà punita con sanzione
amministrativa ai sensi dell’art. 40.
CAPITOLO IV
LIBERO ACCESSO DEGLI ANIMALI
Art. 16
Accesso ai luoghi pubblici e ai luoghi aperti al pubblico

  1. Nelle pubbliche vie, nei luoghi aperti al pubblico e nei locali pubblici, nessun animale deve
    essere lasciato incustodito; i cani devono essere condotti al guinzaglio, utilizzato a una misura
    non superiore a mt 1,50 o, comunque, alla lunghezza massima stabilita per legge. Il detentore
    deve sempre portare con sé una museruola, da applicare tempestivamente in caso di
    necessità. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell’art. 40.
  2. Ai cani e agli altri animali d’affezione di piccola taglia, con esclusione di animali di specie
    selvatica, accompagnati dal proprietario o detentore, è consentito l’accesso nei luoghi pubblici
    e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve eventuali previsioni di legge che dispongano
    diversamente. I gatti devono essere custoditi all’interno di appositi contenitori per il trasporto.
    Il detentore, a qualsiasi titolo, degli animali introdotti in detti luoghi deve assicurarsi che gli
    animali non sporchino, non creino disturbo o danno a persone o cose; la rimozione delle
    eventuali deiezioni e il ripristino della pulizia e dell’igiene dei luoghi è a sua cura e spese. Il
    trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell’art. 40.
  3. Qualora sussistano le condizioni per vietare l’accesso agli animali nei luoghi pubblici e nei
    luoghi aperti al pubblico di cui al comma 2, il Responsabile della struttura deve esporre un
    apposito cartello in posizione visibile all’ingresso, previa presentazione di comunicazione
    scritta, documentata e motivata, all’Ufficio Tutela Animali, copia della quale, protocollata,
    dovrà essere conservata nella struttura a disposizione degli organi di controllo. Il trasgressore è
    punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell’art. 40. Ove sia vietato l’accesso agli animali, il
    Responsabile della struttura predispone spazi/strumenti idonei, come ad esempio segnaletica
    speciale, aree dedicate con maniglie porta guinzaglio, alla custodia in condizioni di sicurezza
    per gli animali stessi, durante la permanenza dei detentori all’interno degli esercizi o degli
    edifici.
  4. I cani accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo hanno libero accesso, nei
    modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli Uffici Comunali.

14

  1. Sono esclusi dal divieto di accesso di cui ai commi 3 e 4 i cani, che svolgono attività di supporto
    a persone disabili, resi riconoscibili in base ai criteri definiti dalla normativa regionale vigente,
    quelli delle Forze dell’Ordine e quelli della Protezione Civile, quando sussistano le condizioni
    per l’intervento.
  2. Il Comune, nelle proprie strutture, consente la possibilità per i dipendenti di portare il
    proprio cane sul luogo di lavoro. La richiesta di autorizzazione a tale fine deve essere
    presentata al responsabile della sede di lavoro di appartenenza. Sarà cura del proprietario e
    del responsabile della struttura assicurare il rispetto delle condizioni stabilite con apposito
    atto amministrativo.
    Il responsabile della struttura potrà rilasciare l’autorizzazione richiesta, sulla base dei
    seguenti criteri:
     Tipologia del luogo di lavoro (ufficio a postazione singola o multipla);
     Sottoscrizione di una dichiarazione di consenso informato alla presenza dell’animale,
    da parte di tutti i lavoratori che condividono un ufficio a postazione di lavoro multipla
    e nello stesso settore;
     Rispetto dei requisiti sanitari, comportamentali e gestionali stabiliti con l’apposito
    atto amministrativo.
    Il responsabile potrà sospendere o revocare l’autorizzazione qualora non sussistessero le
    condizioni previste.
    Art. 17
    Accesso ai giardini, parchi pubblici e aree verdi
  3. Ai cani e agli altri animali d’affezione di piccola taglia ovviamente condotti a guinzaglio, è
    consentito l’accesso ai parchi, ai giardini, e, in genere, alle aree verdi pubbliche, ad eccezione
    degli spazi espressamente riservati ai giochi per l’infanzia – e alle aree verdi a tali spazi afferenti
    nel diametro di 3 metri, ove questi ultimi non siano delimitati con apposita recinzione – e delle
    aiuole nelle quali l’Amministrazione dispone con apposito provvedimento il divieto di accesso,
    indicato con appositi cartelli, a protezione di vegetazione che richiede particolare tutela. Il
    proprietario o il detentore deve sempre essere presente e ha la responsabilità della conduzione
    e del controllo di detti animali e della raccolta e asportazione delle loro feci, nel rispetto delle
    norme vigenti per la tutela dell’incolumità pubblica e del vigente Regolamento d’Uso e Tutela
    del verde della città di Milano. Il proprietario o il detentore deve condurre il cane con guinzaglio
    e avere con sé la museruola come da disposizione normativa vigente. Il trasgressore è punito
    con sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 40.
  4. Non è consentito circolare a cavallo nei parchi, giardini, e in genere nelle aree verdi pubbliche,
    salvo espresse deroghe applicabili a luoghi specifici. Sono ovviamente escluse dal divieto le
    Forze dell’ordine e la Polizia Locale.
    Art. 18
    Aree destinate ai cani
  5. Il Comune destina all’attività motoria dei cani apposite aree verdi pubbliche distribuite in modo
    idoneo sul territorio comunale, definite “aree per i cani”.
  6. All’interno di dette aree a loro riservate i cani possono essere lasciati liberi e privi di museruola,
    ma devono essere comunque sottoposti al controllo costante, vigile e attivo del proprietario o

15
del detentore responsabile, che rispondono di qualsiasi danno causato dai loro animali e ai
quali è fatto obbligo di:
a. prevenire eventuali danni a persone, altri animali o cose;
b. allontanarsi tempestivamente dall’area con il cane, qualora non riescano a
controllarne il corretto comportamento. Il trasgressore è punito con sanzione
amministrativa, ai sensi dell’art. 40;
c. attenersi a principi di rispetto nella condivisione degli spazi dell’area;
d. raccogliere e asportare le feci dell’animale;
e. non fumare.

  1. I cani che accedono alle aree di cui al comma 1 devono essere condotti esclusivamente da
    persone idonee a trattenerli efficacemente all’occorrenza. Il trasgressore è punito con sanzione
    amministrativa, ai sensi dell’art. 40.
    Art. 19
    Accesso sui mezzi pubblici di trasporto e taxi
  2. Fatto salvo quanto previsto dalla L. 37 del 14/2/1974 e dal Regolamento di Polizia Urbana del
    Comune di Milano, su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti sul territorio, è consentito
    l’accesso ai cani e agli altri animali d’affezione, sotto il controllo del proprietario o del detentore
    responsabile, secondo le modalità, gli orari e alle condizioni tariffarie previste dai gestori dei
    servizi e nel rispetto del presente articolo. Per tutelare i cittadini e le cittadine con paure/fobie
    e allergie il Comune promuove la creazione di eventuali vagoni o aree dedicati agli animali e ai
    loro proprietari con apposita segnaletica e porta guinzagli.
  3. Il detentore a qualsiasi titolo che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico deve aver
    cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo, pericolo o danno alcuno al conducente, agli
    altri passeggeri o alla vettura.
  4. Il Comune promuove la presenza sul territorio di taxi disponibili e attrezzati per il trasporto di
    cani e altri animali d’affezione, fermo restando il rispetto delle disposizioni pertinenti di cui al
    Codice della Strada.
  5. Qualora sia richiesto il trasporto, su un qualsiasi mezzo privato adibito a servizio pubblico, di un
    cane da assistenza, che svolga attività di supporto a persone disabili, reso riconoscibile in base
    ai criteri definiti dalla normativa regionale vigente, tale trasporto sarà reso possibile previa
    segnalazione all’operatore, al momento della chiamata.
    Art. 20
    Accesso alle strutture sanitarie e socio-sanitarie e alle mense comunali
  6. Il Comune, nell’ambito delle proprie competenze, incoraggia il mantenimento della relazione
    tra le persone e i propri animali d’affezione. A tal fine, invita gli enti comunali e a partecipazione
    comunale, gestori di strutture sanitarie e sociosanitarie e anche delle mense comunali, a
    riservare locali, strutture o spazi per ospitare le persone che, nella malattia e/o nella vecchiaia
    oppure nella necessità di usufruire di una mensa comunale, non intendano separarsi dal
    proprio animale d’affezione. Tali luoghi saranno appositamente individuati, previo nulla osta
    della Direzione di dette strutture, del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria e del DVSA
    di ATS Milano.

16

  1. Può, inoltre, essere consentita la detenzione di animali d’affezione in ogni tipo di struttura
    comunitaria (comunità per minori o per tossicodipendenti, residenze per anziani, ecc.). A tal
    fine, sono appositamente individuati locali e spazi destinati a ospitare le persone che non
    vogliono separarsi dal proprio animale d’affezione, previo nulla osta della Direzione delle
    strutture, del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria e del DVSA di ATS Milano.
  2. È sempre consentito, su richiesta degli ospiti e negli orari di visita previsti, l’accesso alle
    strutture di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, di cani, gatti o di altri animali coi quali gli
    ospiti stessi abbiano mantenuto un legame affettivo, fatta salva la sussistenza di comprovati
    motivi di ordine sanitario; a tal fine dovranno essere appositamente individuati locali e spazi a
    cui gli animali potranno accedere, sempre sotto il controllo dei detentori responsabili.
  3. Il Comune di Milano promuove e favorisce la presenza, nei dormitori per persone indigenti e/o
    senza fissa dimora, di spazi destinati all’accoglienza dei cani di proprietà delle persone che vi
    accedono come ospiti.
  4. Il proprietario o, se del caso, il detentore responsabile dell’animale dovrà osservare la massima
    cura affinché lo stesso non sporchi o crei disturbo o danno alcuno nelle strutture di cui ai
    commi 2,3,4.
    Art. 21
    Raccolta deiezioni
  5. I proprietari e i detentori sono tenuti alla raccolta delle feci depositate dai loro animali sul suolo
    urbano, nei parchi e giardini o all’interno di luoghi aperti al pubblico, comprese le aree cani
    (vedi art. 18), e locali pubblici. Ferme restando le sanzioni amministrative previste dall’art. 23,
    comma c del Regolamento d’uso e tutela del verde pubblico e privato, per tutte le violazioni
    che non vi siano già comprese il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi
    dell’art. 40 del presente Regolamento.
  6. Sono esentati dall’obbligo di cui al comma 1 i non vedenti accompagnati da cani guida e i
    disabili non accompagnati e impossibilitati a raccogliere le feci dei loro animali.
  7. I proprietari e i detentori devono fare il possibile per non fare urinare il proprio cane in luoghi
    dove l’imbrattamento crea disagio per in cittadini, come nei pressi di entrate di case e negozi,
    nonché ruote e catene di sicurezza di moto scooter e biciclette. Qualora ciò avvenisse, il
    proprietario o il detentore laverà con acqua il luogo imbrattato.
    Art. 22
    Percorso formativo per proprietari di cani
    Al fine di favorire le attività di carattere culturale e formativo aventi come finalità l’educazione a
    un corretto rapporto tra l’uomo e gli altri animali il Comune promuove, in collaborazione con le
    ATS e l’Ordine dei medici veterinari, il percorso formativo “Il Patentino per proprietari di cane”
    (Decreto Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 26/11/2009), rivolto a tutti i
    proprietari di cani e ai loro famigliari o conviventi che saltuariamente o abitualmente si prendono
    cura del cane.

17
CAPITOLO V
ATTIVITA’ CON ANIMALI
Art. 23
Detenzione di animali a scopo amatoriale

  1. Il proprietario può tenere i propri animali d’affezione, non a scopo di lucro e in numero limitato,
    nei propri locali o spazi abitativi, senza necessità di segnalazione al Sindaco. Ai sensi della Legge
    Regionale n. 33/2009, per numero limitato, nel caso di cani e gatti di età superiore a sei mesi,
    s’intende un numero complessivo per specie non superiore a dieci, nel caso di altri mammiferi,
    uccelli e rettili, s’intende un numero complessivo per specie di animali adulti non superiore a
    quindici. Nel caso il numero complessivo degli animali detenuti, sia superiore a quello sopra
    indicato, il proprietario è tenuto a darne comunicazione al Sindaco. La mancata comunicazione
    al Sindaco è punita con sanzione amministrativa, ai sensi dell’art. 40.
  2. È in ogni caso vietato possedere o detenere animali in numero o condizioni tali da causare
    problemi di natura igienico-sanitaria, odori sgradevoli o da recare pregiudizio agli animali stessi
    o alle persone e disturbo alla quiete pubblica. Il trasgressore è punito con sanzione
    amministrativa, ai sensi dell’art. 40.
  3. Ferme restando le normative nazionali e regionali, è vietata la detenzione nel territorio
    comunale di animali appartenenti ai gruppi tassonomici elencati in Allegato 3. Il trasgressore è
    punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell’art. 40.
  4. Per i soggetti appartenenti alle specie di cui al comma 3 detenute prima dell’entrata in vigore
    del Regolamento vi è deroga al divieto di detenzione. Per ottenere la deroga al divieto di
    detenzione, entro 12 mesi dall’entrata in vigore del Regolamento i cittadini devono segnalarne
    la presenza all’UTA, inviando per ogni soggetto le seguenti informazioni: specie, sesso,
    eventuali segni identificativi (microchip, segni particolari, ecc.), foto dell’animale, foto della
    gabbia/recinto di detenzione, utilizzando la scheda di segnalazione resa disponibile sul sito web
    del Comune di Milano.
  5. Fatta salva la legislazione nazionale e regionale in materia, il Comune di Milano disincentiva la
    detenzione negli immobili urbani di animali di specie ovina, caprina, bovina, suina e di altre
    specie di interesse zootecnico.
    Art. 24
    Allevamento amatoriale
    È fatto divieto di svolgere attività di allevamento amatoriale di animali d’affezione con modalità
    differenti da quelle previste dal Capitolo III “DETENZIONE E TUTELA/BENESSERE DEGLI ANIMALI”
    ed in particolare in solai, box e autorimesse, vani interrati o seminterrati, o comunque locali non
    idonei per spazio, aerazione e illuminazione. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa,
    ai sensi dell’art. 40, salvo che il fatto costituisca reato.

18
Art. 25
Interventi assistiti con animali

  1. Fermo restando il recepimento delle Linee guida nazionali per gli Interventi Assistiti con gli
    Animali (I.A.A.) da parte di Regione Lombardia, il responsabile del progetto di I.A.A. deve darne
    comunicazione all’UTA, descrivendo l’attività, indicando il tipo e il numero degli animali
    impiegati, motivandone la scelta. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi
    dell’art. 40. L’UTA, unitamente al DVSA di ATS Milano, può eseguire controlli sulle attività
    medesime.
  2. La cura e la salute delle persone che beneficiano degli I.A.A. non potranno essere perseguite a
    danno della salute e dell’integrità psico-fisica degli animali.
  3. L’equipe multidisciplinare che svolge le attività deve possedere competenze tecniche
    documentate, confacenti allo scopo, e deve comprendere un medico veterinario esperto in
    I.A.A.
  4. Le specie animali che è consentito impiegare negli I.A.A. sono quelle comprese nell’elenco di cui
    all’art. 8 delle Linee Guida nazionali, pubblicate sul sito del Comune di Milano. È vietato l’uso di
    animali in età subadulta. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell’art.
    40.
    Art. 26
    Vendita, ricovero e toelettatura di animali d’affezione
  5. Ai fini dell’apertura di esercizi destinati alla vendita, ricovero e toelettatura di animali
    d’affezione, ferme restando le norme e i regolamenti in materia di comunicazioni e
    adempimenti per l’attivazione di esercizi, la vendita e/o la detenzione di animali
    d’affezione nella fase istruttoria è subordinata all’accertamento preventivo del DVSA di ATS
    Milano, ai sensi della vigente normativa regionale, dei requisiti strutturali ed igienico-sanitari
    dei ricoveri e/o delle aree destinate agli animali, rapportati alle esigenze degli animali da
    detenersi, e all’attribuzione di un codice struttura all’attività commerciale. Successivamente al
    rilascio di tale codice, il titolare dell’esercizio presenta Segnalazione Certificata di Inizio
    Attività (SCIA) all’UTA per la vendita e/o detenzione di animali d’affezione, utilizzando il
    modulo appositamente predisposto.
  6. Ai fini dell’apertura di negozi di toelettatura di animali, che non necessitano di attribuzione
    del Codice Struttura da parte di ATS, deve essere richiesta l’autorizzazione all’UTA, utilizzando
    l’apposita modulistica.
  7. Il commercio di animali, senza apposita registrazione dell’ATS o in condizioni diverse da quelle
    previste nell’atto di registrazione o ritenute non idonee dagli operatori della vigilanza
    veterinaria, comportano l’adozione di misure sospensive o interdittive dell’attività e
    l’emissione dei necessari provvedimenti cautelari a tutela del benessere animale.
  8. È vietato vendere animali ai minori di anni 18. Il trasgressore è punito con sanzione
    amministrativa, ai sensi dell’art. 40 e, in caso di violazione ripetuta, con la sospensione della
    facoltà di vendere animali d’affezione, per un periodo massimo di 90 giorni.

19

  1. È vietata l’esposizione di animali al pubblico, in vetrina e all’esterno dei negozi sulla pubblica
    via. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi della Legge Regionale n.
    33/2019.
  2. Fatta salva la legislazione nazionale e regionale in materia, è vietata, a partire a sei mesi dopo
    l’entrata in vigore del Regolamento, la vendita delle specie elencate in Allegato 3. Il
    trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell’art. 40..
  3. Fatta salva la legislazione nazionale in materia di vendita e detenzione di animali selvatici, la
    vendita delle seguenti specie è soggetta a segnalazione, da parte del venditore, all’UTA (nome
    acquirente, Codice Fiscale, specie animale e segnalamento) e alla sottoscrizione da parte
    dell’acquirente di presa visione di scheda biologica-gestionale informativa messa a
    disposizione dall’UTA: tutti i mammiferi (esclusi furetti, criceti, e cavie, considerati ai fini di
    questo regolamento specie domestiche), tutti i rettili, e gli uccelli appartenenti alla famiglia
    Trochilidae. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell’art. 40.
  4. È vietata la vendita di mammiferi prima dell’età di svezzamento naturale e il venditore deve
    attestare per iscritto età e sesso dell’animale venduto. Il trasgressore è punito con sanzione
    amministrativa, ai sensi dell’art. 40.
  5. Chiunque eserciti attività di commercio di animali, anche per periodi di tempo limitati, ha
    l’obbligo di tenere apposito registro di carico e scarico, nel rispetto della normativa regionale.
    Per gli animali non identificati individualmente, in aggiunta a quanto richiesto dalla normativa
    regionale, vi è l’obbligo di tenere apposito registro di carico e scarico per partita di
    acquisizione/acquisto. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell’art.
    40.
  6. I titolari degli esercizi commerciali, contestualmente alla vendita di un animale, hanno
    l’obbligo di consegnare all’acquirente un’informativa relativa alle principali caratteristiche ed
    esigenze della specie di appartenenza dell’animale stesso. Il trasgressore è punito con
    sanzione amministrativa, ai sensi dell’art. 40.
  7. I titolari degli esercizi commerciali devono dare comunicazione dell’avvenuta cessazione
    dell’attività all’UTA e all’ATS di Milano, entro dieci giorni dalla stessa. Il trasgressore è punito
    con sanzione amministrativa, ai sensi dell’art.40.
  8. È fatto divieto di vendita di animali vivi da utilizzare per l’alimentazione di altri animali. In
    deroga al divieto, la vendita di tali animali è consentita previa presentazione, da parte
    dell’acquirente, di certificato medico/veterinario che ne indichi la necessità per l’impossibilità
    dell’animale di abituarsi a prede morte. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai
    sensi dell’art. 40.

20
Art. 27
Mercati all’aperto e vendita di animali in luoghi aperti al pubblico

  1. Non è consentita la vendita di animali d’affezione né la loro detenzione a scopo ornamentale,
    nei mercati allestiti in modo temporaneo all’aperto o al chiuso, in luogo pubblico o privato. Il
    trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell’art. 40.
  2. Non è in alcun caso consentita la vendita, l’offerta anche senza corrispettivo, di animali nei
    luoghi pubblici. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell’art. 40.
    Art. 28
    Autorizzazione e prescrizioni per esposizioni e manifestazioni temporanee con l’utilizzo di
    animali
  3. Fatta salva la normativa nazionale e regionale in materia, è vietata su tutto il territorio qualsiasi
    forma di esposizione temporanea, anche di carattere tradizionale o rievocativo, e di spettacolo
    aperto al pubblico, a eccezione dei circhi e delle attività di spettacolo viaggiante normati agli
    articoli 34 e 35, effettuata con o senza scopo di lucro, che contempli, in maniera totale o
    parziale, l’utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche o esotiche.
    Sono altresì vietati i cinodromi. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi
    dell’art. 40.
  4. Il divieto di cui al comma 1 non si applica a:
    a) fiere zootecniche;
    b) manifestazioni di promozione o valorizzazione delle specie, organizzate e/o
    patrocinate da Associazioni o Enti;
    c) manifestazioni, competizioni e corse ippiche svolte all’interno di strutture
    appositamente preposte e autorizzate;
    d) raduni di cani accompagnati dai loro possessori, organizzati in luoghi aperti;
    e) iniziative di particolare valore culturale, valutate dall’UTA e dal Garante per la tutela
    degli animali;
  5. È sempre vietata nelle esposizioni e manifestazioni temporanee l’esposizione di qualsiasi tipo di
    animali non svezzati e l’esposizione di cani e gatti di età inferiore a 90 giorni. In nessun caso può
    essere consentita, nell’ambito di queste manifestazioni, la cessione, anche a titolo gratuito, di
    animali. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell’art. 40.
  6. Chiunque intenda promuovere un’esposizione o una manifestazione temporanea con animali,
    di cui al comma 2, lettere a, b, e, deve richiedere l’autorizzazione all’Ufficio Tutela Animali UTA
    con almeno 45 giorni di anticipo rispetto alla data fissata per l’apertura, utilizzando l’apposita
    modulistica. L’autorizzazione può essere rilasciata dall’UTA, in coerenza con i principi e le
    finalità del presente Regolamento, previo ottenimento dei pareri favorevoli obbligatori rilasciati
    dal DVSA di ATS Milano e dal Garante per la tutela degli animali.
  7. Per i raduni di cani accompagnati dai loro possessori organizzati in luoghi aperti (di cui al
    comma 2, lettera d), non è richiesta l’autorizzazione, ma deve esserne data comunicazione
    all’UTA con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data fissata per il raduno.

21

  1. È fatto obbligo ai responsabili delle manifestazioni ed esposizioni temporanee di munirsi di un
    registro degli animali, da cui si possa evincere il numero degli animali presenti. Il trasgressore è
    punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell’art. 40.
    7.Gli animali esposti devono essere tenuti lontani dai visitatori per mezzo di barriere protettive,
    quali catenelle, cavalletti, staccionate, ecc., tali da impedire che il pubblico possa toccare
    indiscriminatamente sia l’esterno della gabbia sia gli animali stessi. Il titolare dell’autorizzazione
    si impegna a far rispettare, anche con l’apposizione di idonei cartelli informativi, il divieto, per
    tutti i visitatori, di alimentare gli animali e di arrecare loro disturbo.
  2. È vietato ai visitatori accedere allo spazio espositivo, con propri animali al seguito, di qualsiasi
    specie.
  3. Il titolare dell’autorizzazione garantisce la presenza, in orari prefissati, e la reperibilità, nelle
    altre ore, di un referente responsabile degli animali e la reperibilità di almeno un veterinario
    libero professionista, per tutto il periodo della manifestazione. I nominativi devono essere
    indicati nella relazione allegata all’istanza di autorizzazione e sono esposti in luogo visibile
    all’esterno della struttura. Qualunque variazione deve essere tempestivamente segnalata
    all’UTA. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell’art. 40.
  4. È vietato introdurre animali che non siano in buono stato di salute o siano in cura per
    patologie o non siano in regola con i piani vaccinali per malattie trasmissibili, pena
    l’allontanamento immediato dalla esposizione o manifestazione.
  5. Gli animali che si ammalano nel corso dell’esposizione o manifestazione sono allontanati dalla
    struttura o dagli spazi utilizzati per l’esposizione o la manifestazione, a cura del titolare
    dell’autorizzazione.
  6. È vietata la liberazione, anche temporanea, di animali di qualsiasi specie in occasioni di feste,
    ricorrenze, ecc. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell’art. 40.
    CAPITOLO VI
    GESTIONE DI COLONIE E OASI FELINE
    Art. 29
    Colonie feline
    1.Definizioni. Ai fini del Regolamento, si intende per:
     “gatto libero”: un felino domestico non di proprietà, che vive in condizioni di libertà in
    un’area, pubblica o privata, all’interno del territorio comunale.
     “colonia felina”: un gruppo di due o più gatti liberi, viventi abitualmente in un’area,
    pubblica o privata, all’interno del territorio comunale. La colonia felina si considera tale
    anche quando risulta costituita da un solo gatto a seguito della scomparsa degli altri
    soggetti che la componevano.
     “habitat” di colonia felina: l’area territoriale, pubblica o privata, nella quale vive una
    colonia felina.

22
 “oasi felina”: struttura all’aperto, recintata, con possibilità di mantenere aperture per
l’entrata e l’uscita dei gatti, destinata al ricovero di gatti non di proprietà che richiedono
collocazione in ambiente controllato e protetto.
 “censimento di una colonia felina”: l’attività di identificazione e registrazione in Anagrafe
regionale degli animali d’affezione dei soggetti che la compongono, effettuata dai
competenti uffici del DVSA di ATS Milano, d’intesa con il Comune, unitamente alla
annotazione delle indicazioni relative al numero dei gatti, all’area in cui si trovano e
all’eventuale tutor che se ne occupa.
 “tutor” di colonia felina: il soggetto referente, registrato in anagrafe, che, su base
volontaria, si impegna a prendersi cura di una o più colonie, nutrendo e curando i gatti
che ne fanno parte e garantendo la pulizia e l’igiene dei luoghi e la segnalazione di
soggetti non sterilizzati.

  1. I gatti liberi e le colonie feline sono tutelati dalla normativa nazionale e regionale vigente e dal
    presente Regolamento. Il Comune collabora con il DVSA di ATS Milano nelle attività di
    censimento delle colonie feline e identificazione dei gatti liberi.
  2. Il Comune collabora con il DVSA di ATS Milano per garantire l’attività di sterilizzazione dei gatti
    delle colonie feline e dei gatti liberi, in applicazione della legge regionale per la tutela degli
    animali d’affezione e la prevenzione del randagismo.
  3. La presenza di colonie feline sottoposte a censimento e/o sterilizzazione può essere segnalata
    mediante appositi cartelli predisposti dall’UTA.
    5.Nelle aree private, compresi gli spazi comuni condominiali, in cui si sia stabilita una colonia
    felina, è facoltà del proprietario o dell’amministratore consentire il posizionamento di
    manufatti removibili per il rifugio e l’alimentazione dei gatti; le stesse persone possono
    stabilire l’area di posizionamento dei suddetti manufatti e le modalità di eventuale accesso del
    tutor di colonia, in accordo con il tutor stesso e l’UTA. Devono in ogni caso essere garantiti
    l’igiene e il decoro ambientale.
    6.Nei casi previsti dalla normativa vigente, in cui si renda necessario allontanare una colonia
    felina, l’UTA d’intesa con l’ATS competente, e con la collaborazione del tutor, accertano che
    sussistano le condizioni per l’allontanamento. In tale caso, individuano altra idonea
    collocazione, valutando in via preferenziale la possibilità di spostare la colonia in un’area il più
    vicino possibile all’habitat abituale.
  4. È vietato a chiunque ostacolare l’attività di gestione di una colonia felina, disturbare gli animali
    specie durante l’alimentazione, spostare gli animali o asportare o danneggiare i manufatti e gli
    altri oggetti utilizzati per la cura degli animali, fatte salve situazioni di immediato pericolo per
    la sicurezza pubblica o a rischio di creare gravi inconvenienti igienico-sanitari da segnalare
    immediatamente per iscritto all’UTA. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai
    sensi dell’art. 40.
  5. Il Comune riconosce l’attività dei tutor che accudiscono volontariamente le colonie feline
    censite e può valutare eventuali forme di sostegno per il mantenimento e la cura delle stesse.

23

  1. Il Comune, in collaborazione con il DVSA di ATS Milano e le Associazioni riconosciute ai sensi
    della legge regionale di tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo,
    promuove corsi di formazione dei tutor di colonie feline, rilasciando un attestato di frequenza.
  2. Il tutor di colonie feline deve collaborare con gli uffici competenti per favorire le procedure
    di identificazione e sterilizzazione dei gatti liberi e per segnalare ogni problema inerente allo
    stato di salute e, in generale, alla vita della colonia; agire nel rispetto delle norme che tutelano
    l’igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e dei contenitori utilizzati per la
    somministrazione di acqua e cibo e attenersi alle indicazioni dell’Ufficio Tutela Animali e del
    DVSA di ATS Milano. Qualora i tutor di colonia non si attengano, la qualifica e le relative facoltà
    di gestione della colonia felina possono essere revocati.
  3. I tutor di colonia sono registrati nell’Anagrafe regionale animali da affezione dal DVSA di
    ATS Milano.
  4. Il tutor può recedere in ogni momento dall’impegno, previa comunicazione all’UTA e al
    DVSA di ATS Milano, e può proporre un sostituto.
    Art. 30
    Oasi feline
    Il Comune, qualora ne ravvisi l’opportunità, può individuare aree da destinare all’istituzione di oasi
    feline, ai sensi della normativa regionale in materia di tutela degli animali d’affezione e
    prevenzione del randagismo; provvede a garantirne i requisiti previsti e affida la loro gestione a un
    tutor o a un’associazione senza scopo di lucro.
    CAPITOLO VII
    ANIMALI SELVATICI A VITA LIBERA
    Art 31
    Mammiferi e uccelli selvatici, fauna minore e relativi habitat
  5. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di protezione della fauna selvatica, tutela
    dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria, il Comune riconosce e promuove
    la tutela dei mammiferi selvatici, l’avifauna autoctona stanziale e migratoria, la fauna minore
    (ai fini di questo Regolamento: anfibi, rettili, pesci, invertebrati) e le specie esotiche escluse
    dall’elenco di cui al regolamento (UE) 2016/1141, che occupino anche temporaneamente il
    territorio comunale, e inoltre, ove ecologicamente sostenibile, garantisce il miglioramento dei
    rispettivi habitat.
  6. È vietato a chiunque molestare o catturare mammiferi, uccelli e la fauna minore, sia che si
    tratti di soggetti adulti, di uova o larve, o danneggiare gli habitat da cui dipende la loro
    sopravvivenza (incluso il divieto di alterare la posizione di barriere o strutture atte a favorire la
    vita e lo sviluppo delle specie presenti), fatte salve le attività consentite dalla vigente
    legislazione, nazionale e regionale, di settore e dalle normative sanitarie. Il trasgressore è
    punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell’art. 40.

24

  1. È vietato nei luoghi pubblici fornire cibo a mammiferi, uccelli selvatici e alla fauna minore,
    senza autorizzazione dell’UTA. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi
    dell’art. 40. In particolare, è vietato fornire cibo ai colombi su tutto il territorio cittadino.
  2. È vietato il rilascio nell’ambiente di animali selvatici, ad eccezione dei rilasci gestiti dai Centri di
    Recupero Animali Selvatici e fatta salva l’eventuale concessione di specifiche autorizzazioni
    rilasciate dagli organi competenti comunali, sentito il parere del Garante per la tutela degli
    animali. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell’art. 40.
  3. L’uso di dissuasori meccanici di appoggio per uccelli è consentito purché le loro caratteristiche
    siano tali da non provocare lesioni agli animali. Per quanto riguarda le nuove istallazioni e le
    riparazioni/sostituzioni di quelle esistenti, sono vietati i dissuasori con puntali, salvo che
    abbiano la sommità piatta/arrotondata e siano flessibili. È vietato l’uso di reti antiuccelli a
    maglie di ampiezza e forma tali da rendere possibile l’impigliarsi di uccelli e chirotteri. Il
    trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell’art. 40.
    6.Nella realizzazione di nuove infrastrutture su aree interessate dalla REC (Rete Ecologica
    Comunale) e, in generale, ovunque possibile, si deve favorire il mantenimento di una
    connessione ecologica con accorgimenti di tutela (artificiali o naturali) utili a salvaguardare lo
    spostamento spontaneo o migratorio della fauna selvatica, mammiferi, uccelli e fauna minore.
    7.Ogni attività di pulizia di fontane pubbliche, degli alvei dei laghetti artificiali o naturali e dei
    corsi d’acqua, in cui siano presenti insediamenti o esemplari di fauna minore, deve essere
    eseguita avendo cura di tutelare al meglio tale fauna e previa comunicazione del programma
    delle attività al Garante per la tutela degli animali o all’UTA.
  4. Fermo restando quanto previsto dal Regolamento d’uso e tutela del verde pubblico e privato
    […], la potatura e abbattimento degli alberi e delle siepi, soprattutto in prossimità di corsi
    d’acqua, si effettua previa apposita verifica, tenendo conto del periodo riproduttivo e di
    nidificazione degli uccelli autoctoni e migratori e di anfibi, ed è in generale esclusa nel periodo
    dal 1° marzo al 30 settembre, salvo che per interventi urgenti per la sicurezza dei luoghi e per
    la tutela dell’incolumità pubblica, previo avviso all’UTA. Il trasgressore è punito con sanzione
    amministrativa, ai sensi dell’art. 40.
  5. L’Amministrazione esegue nelle aree a verde pubblico, compatibilmente con la natura dei
    luoghi, la piantumazione di arbusti e siepi autoctone adatti a fornire rifugio, nutrimento e
    habitat riproduttivi all’avifauna selvatica e alla fauna minore.
  6. Il Comune di Milano, riconoscendo il valore della presenza delle specie utili per la lotta agli
    insetti dannosi e per il controllo naturale delle popolazioni cittadine di piccioni e roditori,
    agevola e promuove la posa di strutture di rifugio per pipistrelli e di nidificazione per gli uccelli
    (rondini, balestrucci, rondoni, rapaci diurni, rapaci notturni eccetera), anche con azioni dirette
    o compartecipate, in particolare sugli edifici di proprietà dell’amministrazione comunale e gli
    edifici di nuova costruzione.

25

  1. Nel caso di interventi edilizi su edifici esistenti di qualsiasi tipologia prevista dall’art. 3 del
    D.P.R. 380/2001, interventi di rimozione dell’amianto, interventi in materia energetica, da
    realizzarsi nel periodo riproduttivo intercorrente tra il 1° aprile e il 30 agosto, ove negli edifici
    siano presenti nidi attivi rondine e/o balestruccio, in base a quanto previsto dalla L. 157/92,
    art. 21, dovranno essere salvaguardati nidi, uova e soggetti presenti. Anche al di fuori del
    periodo riproduttivo, è vietato asportare o distruggere i nidi di queste specie. In caso di
    problematiche documentate che richiedono l’asportazione di nidi, altrettanti nidi artificiali
    dovranno essere posizionati nel punto o in prossimità di dove si trovano quelli rimossi. Il
    trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell’art. 40.
  2. Sulle superfici trasparenti o riflettenti degli edifici e delle barriere stradali fonoassorbenti,
    in particolare in caso di superfici continue di grandi dimensioni, è reso obbligatorio, ove vi sia
    l’evidenza di pericolo per l’avifauna, l’utilizzo di dissuasori e accorgimenti, da concordare con il
    Garante per la tutela degli animali, atti a scongiurare l’impatto dell’avifauna con dette
    superfici. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell’art. 40.
  3. Gli interventi di disinfestazione non devono nuocere in alcun modo alle specie animali non
    bersaglio.
  4. Tranne che per le specie ritenute infestanti, la presenza sul territorio cittadino di insetti e
    aracnidi è tutelata, in quanto specie indispensabili per il mantenimento dell’equilibrio degli
    ecosistemi, parte integrante e fondamentale della catena alimentare e del patrimonio
    culturale. Il Comune promuove la creazione e l’allestimento di aree favorevoli all’insediamento
    e alla sopravvivenza in particolare degli insetti impollinatori. Il Comune adotta, nell’ambito di
    strategie di controllo delle specie infestanti, misure di precauzione per la tutela degli
    organismi, animali e vegetali, terrestri e acquatici, non bersaglio. Il Comune promuove
    campagne per rafforzare la consapevolezza dei cittadini in merito al valore di queste specie e
    della loro tutela e promuove un’adeguata educazione in questo campo.
    Art. 32
    Salvaguardia delle colonie di Apodidi (rondoni)
  5. Ferme restando le disposizioni delle leggi vigenti in materia di tutela della fauna selvatica, il
    Comune intende tutelare le colonie di rondoni (rondone comune, rondone pallido e rondone
    maggiore) nidificanti a Milano.
  6. Nel caso di interventi edilizi su edifici esistenti di qualsiasi tipologia prevista dall’art. 3 del
    D.P.R. 380/2001, interventi di rimozione dell’amianto, interventi in materia energetica, da
    realizzarsi negli edifici ove siano presenti nidi di rondone comune, rondone pallido o rondone
    maggiore, sia durante il periodo riproduttivo che al di fuori di esso, gli interventi stessi
    dovranno essere eseguiti prevedendo la conservazione dei nidi presenti. In caso di interventi
    che per ragioni progettuali debbano occludere cavità, fessure, nicchie o buche pontaie
    ospitanti nidi di rondone si dovrà procedere, come compensazione, con l’apposizione di
    altrettanti nidi artificiali, attenendosi alle indicazioni contenute nelle “Linee guida per la tutela
    dei rondoni nell’ambito degli interventi edilizi” depositate presso il Comune di Milano. A tal
    fine, il Garante per la tutela degli animali fornirà eventuale assistenza consultiva. Il
    trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell’art. 40.

26

  1. Nel caso di interventi edilizi su edifici esistenti di qualsiasi tipologia prevista nelle definizioni di
    cui al comma precedente, effettuati durante il periodo riproduttivo delle tre specie (Rondone
    comune da 25 marzo al 30 luglio; Rondone pallido e Rondone maggiore dal 25 marzo al 30
    settembre), in base a quanto previsto dalla L. 157/92 (Norme per la protezione della fauna
    selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), art. 21, dovranno essere salvaguardati non
    solo i nidi ma anche i nidiacei e gli adulti in cova presenti. Qualora gli interventi edilizi siano da
    considerarsi di estrema urgenza secondo il Regolamento Edilizio (RE) o indifferibilità,
    riconosciuta dagli enti di tutela (Comune, Soprintendenze), gli stessi devono essere eseguiti in
    base a quanto previsto dalle “Linee Guida per la tutela dei rondoni nell’ambito degli interventi
    edilizi” depositate presso Il Comune di Milano. A tal fine, il Garante per la tutela degli animali
    fornirà eventuale assistenza consultiva. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai
    sensi dell’art. 40.
  2. Gli edifici che ospitano colonie di rondoni sono riportati in un elenco aggiornabile, pubblicato
    sul sito del Comune di Milano, redatto da professionisti e supervisionato dal Garante per la
    tutela degli animali, al fine di fornire a tutti i cittadini e ai tecnici uno strumento per la tutela
    delle colonie e per la pianificazione degli interventi edilizi di cui ai commi 2 e 3.
    CAPITOLO VIII
    GESTIONE CROSTACEI VIVI DESTINATI ALL’ALIMENTAZIONE UMANA
    Art. 33
    Gestione crostacei vivi destinati all’alimentazione umana
  3. Ferme restando le disposizioni della normativa nazionale e regionale, il Comune di Milano si
    adopra per l’adozione di tecniche di gestione dei crostacei decapodi vivi destinati
    all’alimentazione umana che minimizzino la sofferenza di questi animali, come auspicato nel
    2005 dalla European Food Safety Authority per la Commissione Europea.
  4. Ai fini del presente articolo, per crostacei si intendono: aragoste, astici, granciporri, granseole.
  5. La conservazione di crostacei vivi per l’alimentazione può avvenire in contenitori isotermici a
    bassa temperatura, con le caratteristiche specificate nel comma 4, o in acquari con le
    caratteristiche specificate nel comma 6. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa,
    ai sensi dell’art. 40, fatto salvo che il fatto costituisca reato.
  6. I contenitori isotermici chiusi devono assicurare condizioni di temperatura e umidità che
    inducano torpore, riducano il metabolismo, ma non pregiudichino la vitalità degli animali, con
    le modalità indicate nell’Allegato C del D.G.R. n. X/6196. Gli animali all’interno dei contenitori
    isotermici possono avere le chele legate.
  7. I crostacei vivi destinati all’alimentazione mantenuti fuori dagli acquari non possono essere
    esposti al pubblico. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell’art. 40.
  8. Negli acquari, specie diverse devono essere tenute separate. La densità degli animali non deve
    superare i 10 kg al metro quadrato. La temperatura dell’acqua, in funzione delle diverse
    specie (acque temperate, acque tropicali), può variare tra i 5 e i 16 gradi. Il grado di densità

27
dell’acqua marina deve essere tra 33,5 e 35,5 g/l. L’acqua deve essere bene ossigenata e non
essere torbida, e la concentrazione di ammoniaca deve essere inferiore a 1 mg/l. Gli animali
all’interno degli acquari devono avere le chele legate. Il trasgressore è punito con sanzione
amministrativa, ai sensi dell’art. 40, salvo che il fatto costituisca reato.

  1. È consentita la vendita di crostacei vivi solo nel commercio all’ingrosso.
  2. Per quanto riguarda la vendita al dettaglio, i crostacei devono essere uccisi, come specificato
    nel comma 10, dal venditore prima della consegna al consumatore. Il trasgressore è punito
    con sanzione amministrativa, ai sensi dell’art. 40.
  3. I crostacei devono comunque essere uccisi, come specificato nel comma 10, prima della loro
    cottura. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell’art. 40.
  4. Trascorso un periodo di 12 mesi dalla entrata in vigore di questo Regolamento, i crostacei di
    cui al comma 2 devono essere uccisi mediante shock elettrico, con apparecchiature
    opportunamente validate allo scopo. In subordine, è possibile uccidere gli animali mediante
    distruzione meccanica del ganglio cerebrale, eseguita sul soggetto anestetizzato mediante
    raffreddamento. Per quanto riguarda gli animali tenuti in contenitori isotermici, è possibile
    anche utilizzare un rapido raffreddamento in aria (abbattitore termico a una temperatura di
    4°C o inferiore) (European Food Safety Authority, 2005). Il trasgressore è punito con sanzione
    amministrativa, ai sensi dell’art. 40.
    CAPITOLO IX
    CIRCHI, SPETTACOLI E MOSTRE ITINERANTI
    Art. 34
    Prescrizioni
  5. I circhi, le attività di spettacolo e le mostre itineranti con utilizzo di animali sono in ogni caso
    obbligati al rispetto delle prescrizioni contenute nelle “Linee guida per il mantenimento degli
    animali nei circhi e nelle mostre itineranti”, emanate dalla Commissione Scientifica CITES con
    Delibera del 13 aprile 2006, e successive modificazioni, che si intendono integralmente
    recepite in questo Regolamento come requisisti minimi e che sono pubblicate sul sito del
    Comune di Milano. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell’art. 40.
  6. In aggiunta a quanto previsto al comma 1, l’area di attendamento dei circhi deve essere
    delimitata, a cura dei gestori dei circhi stessi, con doppia recinzione. Il trasgressore è punito
    con sanzione amministrativa, ai sensi dell’art. 40.
  7. II Comune di Milano trascorsi 6 mesi dall’entrata in vigore di questo Regolamento vieta sul
    proprio territorio l’impiego di animali non domestici in circhi, spettacoli e- mostre itineranti,
    previo intervento normativo o, in mancanza, previo separato provvedimento a seguito di
    specifico approfondimento tecnico scientifico condotto anche con il supporto dei Garanti per
    la tutela degli animali, con il quale vengono individuate eventuali specie animali che non
    potranno essere esibiti in suddette occasioni.
  8. Il Comune di Milano dall’entrata in vigore di questo Regolamento disincentiva sul proprio
    territorio l’attendamento di circhi, spettacoli e mostre itineranti con al seguito esemplari
    meritevoli di particolare protezione quali quelli indicati alle linee guida di cui al comma 1
    appartenenti alle seguenti specie/gruppi tassonomici: primati, cetacei, lupi, orsi, pinnipedi,

28
rinoceronti, ippopotami, giraffe, grandi felini ed elefanti. II disincentivo si estende anche alle
iniziative aventi carattere meramente espositivo.
Art. 35
Autorizzazioni

  1. Il Garante per la tutela degli animali si rende disponibile a partecipare alla Commissione
    Consultiva per la concessione delle aree comunali ai circhi equestri e alle attività di spettacolo
    viaggiante.
  2. La concessione all’attendamento di strutture circensi e spettacoli itineranti è revocata qualora
    siano accertati, anche in tempi successivi all’attendamento stesso, inadempimenti e/o la
    perdita dei requisiti richiesti.
    CAPITOLO X
    IL PARCO-CANILE E GATTILE COMUNALE
    Art. 36
    Il Parco Canile e Gattile
  3. Il Parco Canile e Gattile comunale ha la funzione di mantenere in condizioni di benessere gli
    animali ospitati e di consentirne eventualmente la riabilitazione attraverso specifici programmi
    di rieducazione, allo scopo di favorire la loro adozione. A tal fine è favorita la collaborazione
    delle Associazioni riconosciute ai sensi della normativa regionale in materia di tutela degli
    animali d’affezione, ai fini della promozione di affidamenti e adozioni.
  4. Ai fini di una politica di contenimento delle nascite, gli animali ospitati nel Parco Canile e
    Gattile comunale sono sottoposti a sterilizzazione obbligatoria, compatibilmente con l’età e le
    condizioni cliniche di ogni soggetto.
    Art. 37
    Cessione di cani e gatti di proprietà
  5. Coloro che non siano più in grado di accudire cani o gatti di proprietà per gravi e documentati
    motivi, quali (a titolo esemplificativo), grave malattia, ricovero in comunità o lungodegenza,
    sfratto dall’abitazione, ecc. devono fare richiesta scritta all’UTA di cessione temporanea o
    definitiva dell’animale e sottoscrivere il rispettivo contratto, funzionale al passaggio di
    proprietà al Comune, futuro o immediato. I cani o i gatti di proprietà di coloro che non siano
    più in grado di accudirli per motivi quali, a titolo esemplificativo, TSO, ricoveri d’urgenza,
    arresto, reclusione, ecc., portati al Parco Canile e Gattile dalle Autorità o comunque senza che
    il proprietario abbia sottoscritto un contratto di cessione, sono considerati in condizione di
    affido temporaneo al Comune.
  6. L’accettazione della richiesta di cessione temporanea o definitiva resta comunque subordinata
    alla disponibilità di posti nella struttura Parco Canile e Gattile e a valutazioni di priorità e/o
    emergenza pubbliche, e viene gestita in accordo col Responsabile Sanitario del Parco Canile e
    Gattile.

29
3.Durante il periodo di cessione temporanea, il Responsabile Sanitario del Parco Canile e Gattile,
sentito il parere dello staff veterinario della struttura, può decidere di sottoporre l’animale agli
interventi terapeutici/chirurgici che si dovessero rendere necessari a tutela della salute e dello
stato di benessere dell’animale stesso, dandone comunicazione al proprietario, anche
successivamente in caso di urgenza; al proprietario, ove possibile, saranno addebitati i costi.
4.Qualora siano ricoverati presso il Parco Canile e Gattile cani o gatti di proprietari impossibilitati
a continuare a prendersene cura, ai fini della dell’affido temporaneo o della cessione
temporanea o definitiva, l’Amministrazione comunale con successivo provvedimento adotterà
la relativa disciplina tariffaria per il congruo concorso al costo del servizio da parte del
beneficiario, prevedendo soglie di esonero o riduzioni correlate ai vigenti indicatori della
situazione economica equivalente.

  1. Il contratto di cessione temporanea di cani e/o gatti di cui al comma 1, prevede una durata non
    superiore a 60 giorni non rinnovabili, e prevede inoltre la clausola esplicita di trasferimento
    della proprietà in capo al Comune, in caso di mancato ritiro da parte del proprietario nei
    termini. Eventuali motivate eccezioni vengono valutate dall’UTA. L’UTA, sentito il parere del
    Responsabile Sanitario del Parco Canile e Gattile, valuterà anche i casi in cui, per garantire la
    salute psico-fisica di determinati soggetti si renda necessaria la loro collocazione presso una
    famiglia affidataria selezionata, anche prima della scadenza dei 60 giorni del contratto.
  2. I cani e i gatti ceduti volontariamente e definitivamente dai proprietari possono, sulla base di
    quanto previsto dalle Procedure di adozione del Parco Canile e Gattile e previo espletamento
    dei controlli sanitari, essere ceduti a privati.
    Art. 38
    Pubblicazione del ritrovamento di cani e gatti smarriti
  3. Il Comune di Milano, al fine di consentire che ai proprietari di cani e di gatti smarriti, catturati
    sul territorio comunale e ricoverati in canile o gattile sanitario o rifugio, sia reso noto il luogo
    nel quale i cani e i gatti stessi sono ricoverati, istituisce nel settore Albo pretorio online un link
    al sito dell’Anagrafe regionale degli animali d’affezione, che consente di ricercare i cani e i
    gatti e individuare la struttura canile o gattile ospitante, e/o altri appositi strumenti, che
    consentano di individuare la struttura canile o gattile ospitante o l’ATS di competenza a cui
    rivolgersi.
    L’accessibilità al link istituito nell’Albo predetto o agli altri appositi strumenti eventualmente
    predisposti ha valore di pubblicità notizia e sarà considerata a tutti gli effetti come
    comunicazione dell’avvenuto ritrovamento del cane o gatto al proprietario, ciò anche ai fini
    del computo dei termini di cui all’art. 39 del presente Regolamento.
  4. Nel caso in cui il cane o gatto smarrito sia munito di microchip, la ATS procede alla
    comunicazione diretta del ritrovamento al proprietario o detentore, il cui nominativo sia
    associato al suddetto microchip nell’Anagrafe regionale degli animali d’affezione.
    Art. 39
    Adozioni e affidi temporanei di cani e gatti
  5. I cani e i gatti ricoverati nel Parco Canile e Gattile e non reclamati dal proprietario o non ritirati
    dopo la notifica di ritrovamento, dopo 1 anno dall’ingresso in canile/gattile diventano di
    proprietà del Comune, secondo quanto previsto dal Codice Civile, e potranno essere concessi

30
in adozione. Prima del decorso dei termini, l’animale può essere concesso in affido
temporaneo, nei tempi e alle condizioni previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale.

  1. I proprietari, ai quali è notificato il ritrovamento del loro animale e che, senza documentata
    giustificazione, non provvedono al ritiro dello stesso entro 5 giorni dalla conclusione dell’iter
    di notifica avviato dall’ATS, saranno denunciati per abbandono, ai sensi dell’art. 727 del
    Codice Penale.
  2. Entro 6 mesi dall’affido, il personale del Parco Canile e Gattile addetto ai controlli, qualora
    ritenga che all’animale adottato non siano garantite adeguate condizioni per il suo benessere,
    informa il Responsabile Sanitario e l’Amministrazione comunale al fine di valutare eventuali
    interventi a tutela dell’animale.
  3. L’affidatario, qualora si avveda di non essere in grado di prendersi cura del l’animale in modo
    adeguato a garantire il suo benessere, può restituirlo al Parco Canile e Gattile entro sei mesi
    dall’affido.
  4. Non possono essere dati animali in affido e/o adozione: a) a coloro che abbiano riportato
    condanne per maltrattamenti, abbandono o uccisione di animali e per i reati di cui alle Leggi
    189/2004 e 201/2010; b) a coloro ai quali sia stato confiscato un animale; c) a minorenni; d) a
    coloro che richiedano animali per interposta persona.
  5. Cani e/o gatti sottoposti a sequestro penale o amministrativo, che non possano essere
    adottati fino alla conclusione del procedimento penale o amministrativo, possono essere
    affidati temporaneamente a un custode, secondo le norme vigenti, previa autorizzazione
    dell’Autorità competente. Nel caso di confisca dell’animale o nel caso che l’animale
    dissequestrato non venga ritirato dal proprietario, l’affidatario temporaneo ha un diritto di
    prelazione per la sua adozione.

31
CAPITOLO XI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 40
Sanzioni
Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, alle violazioni delle disposizioni contenute nel
presente Regolamento si applicano, nelle forme e con le modalità̀
previste dalla Legge 24
novembre 1981 n 689, le sanzioni amministrative elencate nella tabella riportata nell’allegato 1,
che costituisce parte integrante del presente Regolamento, e, per quanto non previsto nella
suddetta tabella, le disposizioni dell’art 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Art. 41
Disposizioni finali

  1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della
    deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del medesimo. Dallo stesso giorno è
    abrogato il Regolamento Comunale di tutela degli animali, approvato con deliberazione di
    Consiglio Comunale n. 57/2005 divenuta esecutiva dal 21/11/2005, fatto salvo quanto previsto
    agli artt: 8 c. 2) – 23 c. 4) – 26 c. 6) – 33 c. 10) – 34 c. 3).
    2.Ove non diversamente previsto, le norme del presente Regolamento prevalgono rispetto ad
    altre norme regolamentari con esso incompatibili.

32
ALLEGATO 1
SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE
Articolo Descrizione Sanzioni
Valori minimi e massimi
(Euro)
6.2 Mancata identificazione e iscrizione in Anagrafe
regionale degli animali d’affezione dei furetti destinati al
commercio.
Da 40 a 240
6.4 Mancata esposizione dell’avviso obbligo di
identificazione animali d’affezione e iscrizione
all’anagrafe.
Da 40 a 240
7.2 Mancato rispetto delle prescrizioni generali per la tutela
del benessere degli animali da affezione.
Da 150 a 500
7.5 Detenzione continuativa di animali in spazi interni o
esterni o in gabbia, quando gli animali non richiedono il
contenimento permanente per ragioni di incolumità
pubblica o di sopravvivenza dell’animale; detenzione in
ambienti incompatibili con le esigenze fisiologiche e
comportamentali di specie; colorazione di animali,
detenzione o vendita di animali sottoposti a colorazione;
alimentazione di animali con altri animali vivi, al di fuori
delle condizioni consentite; utilizzo di mezzi di
contenzione non adeguati.
Da 150 a 500
8.1 Mancato rispetto delle prescrizioni per la tutela del
benessere dei cani e dei gatti.
Da 150 a 500
8.2 Mancato conseguimento del patentino Da 150 a 500
9 Mancato rispetto delle prescrizioni per la tutela del
benessere degli equidi.
Da 150 a 500
10.1 Mancato rispetto delle prescrizioni per la tutela del
benessere degli uccelli da affezione in cattività.
Da 150 a 500
11.1 Mancato rispetto delle prescrizioni per la tutela del
benessere dei pesci, anfibi, rettili e invertebrati vita
prevalentemente acquatica.
Da 40 a 240
12.1 Mancato rispetto delle prescrizioni per la tutela del
benessere dei Rettili.
Da 40 a 240
13.1 Mancato rispetto delle prescrizioni per la tutela del
benessere degli invertebrati terrestri.
Da 40 a 240
14.1 Accattonaggio con esibizione di animali nelle condizioni
vietate.
Da 40 a 240
15 Uso di petardi e artifizi pirotecnici, provocando effetti
negativi su animali domestici e selvatici.
Da 150 a 500
16.1 Mancata custodia dei cani in pubbliche vie, luoghi aperti
al pubblico e locali pubblici. I cani devono essere
condotti al guinzaglio utilizzato a una misura non
superiore a mt. 1,50 o, comunque, alla lunghezza
massima stabilita per legge. Mancato possesso di
Da 40 a 240

33
21.1 Mancata raccolta delle feci depositate dagli animali,
propri o di cui si è detentori, su suolo urbano o all’interno
di luoghi aperti al pubblico e locali pubblici.
Da 150 a 500
23.1 Mancata segnalazione al Sindaco del superamento del
numero di animali d’affezione consentito.
Da 40 a 240
23.2 Possesso o detenzione di animali a scopo amatoriale, in
condizioni tali da causare problemi di natura igienicosanitaria o da recare pregiudizio agli animali stessi o alle
persone e disturbo alla quiete pubblica.
Da 150 a 500
23.3 Detenzione nel territorio comunale di animali inseriti in
Allegato 3 al presente regolamento.
Da 150 a 500
24 Mancato rispetto delle condizioni per l’allevamento
amatoriale.
Da 150 a 500
25.1 Mancata comunicazione all’UTA delle attività di I.A.A. Da 40 a 240
25.4 Utilizzo in I.A.A. di specie diverse da quelle comprese
nell’elenco di cui all’art. 8 delle Linee Guida nazionali e
uso di animali in età subadulta.
Da 40 a 240
26.4 Vendita di animali ai minori di 18 anni. Da 150 a 500
26.6 Vendita di specie elencate in Allegato 3 al presente
Regolamento.
Da 150 a 500
26.7 Mancata segnalazione all’UTA della vendita di mammiferi
(esclusi furetti, criceti, e cavie), rettili e uccelli appartenenti
alla famiglia Trochilidae.
Da 150 a 500
26.8 Vendita di mammiferi prima dell’età di svezzamento
naturale e mancata attestazione del sesso.
Da 150 a 500
26.9 Assenza del registro di carico e scarico degli animali, nelle
attività commerciali.
Da 150 a 450
26.10 Mancata consegna all’acquirente di animali di informativa
apposita.
Da 40 a 240
museruola.
16.2 Mancata rimozione delle eventuali deiezioni e ripristino
della pulizia e dell’igiene dei luoghi.
Da 150 a 500
16.3 Mancata comunicazione all’UTA e al pubblico del divieto
di accesso agli animali nei locali pubblici. Mancato
controllo degli animali nei locali pubblici. Mancato
ripristino della pulizia e dell’igiene dei luoghi in caso di
necessità.
Da 40 a 240
17.1 Assenza di Guinzaglio e Museruola Da 150 a 300
17.1 Assenza del proprietario o detentore e mancato
controllo degli animali
Da 40 a 240
17.1 Mancata raccolta e asportazione delle feci Da 80 a 480
18.2 Mancato allontanamento dalle aree per i cani, nei casi
previsti.
Da 40 a 240
18.3 Introduzione nelle aree per i cani di cani condotti da
soggetti non idonei a trattenerli efficacemente
all’occorrenza.
Da 60 a 360

34
26.11 Mancata comunicazione dell’avvenuta cessazione
dell’attività all’UTA e all’ATS di Milano, entro 10 giorni
dalla stessa
Da 40 a 240
26.12 Vendita di animali vivi da utilizzare per l’alimentazione di
altri animali.
Da 40 a 240
27.1 Vendita di animali nei mercati all’aperto e nei luoghi
aperti al pubblico.
Da 150 a 500
27.2 Vendita oppure offerta anche senza corrispettivo, di
animali nei luoghi pubblici.
Da 150 a 500
28.1 Esposizioni o manifestazioni temporanee, anche di
carattere tradizionale o rievocativo, e spettacoli aperti al
pubblico con l’utilizzo di animali non normati agli articoli
34 e 35.
Da 150 a 500
28.3 Esposizione di animali non svezzati, cani e gatti di età
inferiore a 180 giorni .
Da 150 a 500
28.6 Assenza di registro degli animali presenti nelle
manifestazioni temporanee.
Da 150 a 500
28.9 Mancata presenza e/o reperibilità di un veterinario nelle
manifestazioni temporanee con utilizzo di animali.
Da 150 a 500
28.12 Liberazione di animali in occasione di feste, ricorrenze,
ecc.
Da 150 a 500
29.7 Ostacolo all’attività di gestione di colonia felina,
danneggiamento manufatti o oggetti per la cura della
stessa.
Da 40 a 240
31.2 Molestie o cattura mammiferi, uccelli e la fauna minore;
danneggiamento habitat.
Da 150 a 500
31.3 Fornitura di cibo a mammiferi, uccelli selvatici e fauna
minore, senza autorizzazione.
Da 40 a 240
31.4 Rilasci non autorizzati di animali selvatici Da 150 a 500
31.6 Uso di dissuasori meccanici di appoggio per uccelli non
consentiti; uso di reti antiuccelli.
Da 150 a 500
31.9 Potatura e abbattimento degli alberi e delle siepi al di
fuori dei periodi consentiti.
Da 150 a 500
31.12 Salvaguardia dei nidi di rondini e balestrucci – mancato
rispetto delle disposizioni per gli interventi edilizi su
edifici esistenti.
Da 150 a 500
31.13 Mancato utilizzo di dissuasori e altri accorgimenti per
scongiurare l’impatto di avifauna con superfici riflettenti.
Da 100 a 500
32.2 Salvaguardia delle colonie di Apodidi (rondoni) – mancato
rispetto delle disposizioni per gli interventi edilizi su
edifici esistenti.
Da 150 a 500
32.3 Mancato rispetto delle modalità operative previste per
interventi edilizi su edifici esistenti.
Da 150 a 500
33.3 Mancata conservazione di crostacei vivi per
l’alimentazione in contenitori isotermici a bassa
temperatura. Conservazione dei crostacei vivi per
Da 150 a 500

35
l’alimentazione in acquari privi delle caratteristiche
previste.
33.5 Esposizione al pubblico di crostacei vivi destinati
all’alimentazione mantenuti fuori dagli acquari.
Da 150 a 500
33.6 Mantenimento crostacei negli acquari. Da 150 a 500
33.8 Vendita al dettaglio di crostacei vivi. Da 150 a 500
33.9 Cottura di crostacei vivi. Da 150 a 500
33.10 Mancato utilizzo dei sistemi di uccisione previsti. Da 150 a 500
34.1 Mancato rispetto linee guida CITES. Da 150 a 500
34.2 Circhi: assenza doppia recinzione. Da 150 a 500
34.3 Circhi: presenza specie vietate. Da 150 a 500

36
ALLEGATO 2: ELENCO DELLE RAZZE CANINE PER LE QUALI LA PROPRIETÀ È TENUTO A
CONSEGUIRE “IL PATENTINO CANE SPECIALE, VEDI ART. 8, COMMA 2”
-American Bulldog;
-Cane da pastore di Charplanina;
-Cane da pastore dell’Anatolia;
-Cane da pastore dell’Asia centrale;
-Cane da pastore del Caucaso;
-Cane da pastore Maremmano Abruzzese;
-Cane da Serra da Estreilla;
-Dogo Argentino;
-Fila braziliero;
-Perro da canapo majoero;
-Perro da presa canarino;
-Perro da presa Mallorquin;
-Pit bull;
-Pitt bull mastiff;
-Pitt bull terrier;
-Rafeiro do alentejo;
-Rottweiler;
-Rhodesian Ridgeback;
-Tosa inu.
-American Staffordshire Terrier
-Bandog + Molossoidi di grande taglia non iscritti ai libri genealogici ENCI-FCI
-Bull terrier
-Boerboel
-Cane Corso
-Cane lupo Cecoslovacco
-Cane lupo di Saarloos
-Cane lupo Italiano
Inoltre, tutti gli incroci derivanti dalle razze sopra citate.

37
ALLEGATO 3: ELENCO DEGLI ANIMALI DI CUI È VIETATA LA DETENZIONE (VEDI ARTICOLO 23)
E/O LA VENDITA (VEDI ARTICOLO 26)
Per alcuni Ordini, Famiglie e Generi molte specie sono già vietate dalla normativa nazionale, ma
per semplicità non si riporta questa informazione e viene considerato tutto il gruppo tassonomico.
La tassonomia in Tabella è quella adottata dalla International Union for Conservation of Nature
(IUCN), e sarà automaticamente modificata in accordo con gli aggiornamenti tassonomici. Vedi
eccezioni e deroghe nelle note.
Classe Ordine famiglia Genere Specie
(1)
Vietata la
detenzione
Vietata la
vendita
Reptilia Testudines Emydidae
Geoemydid
ae
Tutte
Tutte
X
X
Testudines Kinosternida
e
Tutte X
Aves Struthioniformes Struthionida
e
Tutte X X
Casuaridae Tutte X X
Rheidae Tutte X X
Accipitriformes Tutte
(2)
X X
Falconiformes Tutte
(2)
X X
Strigiformes Tutte
(2)
X X
Mammal
ia
Monotremata

Tutte X X
Didelphimorphia Tutte X X
Paucituberculata Tutte X X
Microbiotheria Tutte X X
Notoryctemorphia Tutte X X
Dasyuromorphia Tutte X X
Paramelemorphia Tutte X X
Diprodontia Tutte X X
Tubulidentata Tutte X X
Sirenia Tutte X X
Afrosorcida Tutte X X
Macroscelidae Tutte X X
Hyracoidea Tutte X X
Probosciddea Tutte X X

38

Cingulata Tutte X X
Pilosa Tutte X X
Scandentia Tutte X X
Dermoptera Tutte X X
Primates Tutte X X
Rodentia (3) Tutte X X
Lagomorpha Tutte X X
Erinaceomorpha Tutte X X
Soricomorpha Tutte X X
Chiroptera Tutte X X
Pholidota Tutte X X
Carnivora (4) X X
Perissodactyla Tutte X X
Artiodactyla Tutte X X
Cetacea Tutte X X
(1) Sono esclusi dal presente divieto tutti gli animali appartenenti a razze domestiche da reddito
e/o compagnia. Sono esclusi tutti gli eventuali ibridi.
(2) Deroga per tutte le specie dell’Ordine per coloro in possesso dei requisiti richiesti per attività
di falconeria.
(3) Tutte, con esclusione delle famiglie: Dipodoidae, Cricetidae, Muridae.
(4) Tutte, con esclusione del furetto domestico.

39
ALLEGATO 4: ACRONIMI
DVSA: Dipartimento Veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale;
ATS: Agenzia di Tutela della Salute (ex ASL)
UTA: Ufficio (Unità) Tutela Animali
UE: Unione Europea
SIVAE: Società Italiana Veterinaria per gli Animali Esotici
IAA: Interventi Assistiti con gli Animali
REC: Rete Ecologica Comunale
RE: Regolamento Edilizio
TSO: Trattamento Sanitario Obbligatorio
SCIA: Segnalazione Certificata di Inizio Attività SCIA
CITES: Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora =
Convenzione (di Washington) sul Commercio internazionale delle specie di fauna e flora
minacciate di estinzione
GU: Gazzetta Ufficiale
IUCN:| International Union for Conservation of Nature (Unione Mondiale per la Conservazione
della Natura)
BURL: Bollettino Ufficiale Regione Lombardia

40
ALLEGATO 5: PRINCIPALI FONTI DOCUMENTALI E RIFERIMENTI NORMATIVI
Si elencano di seguito con valore non esaustivo, ma meramente esemplificativo, le principali fonti
documentali e i riferimenti normativi vigenti al momento dell’entrata in vigore del presente
Regolamento
Normativa Europea e Nazionale
 Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull’Unione europea (TUE) e il Trattato che
istituisce la Comunità europea (TCE) (GU C 306 del 17.12.2007); entrato in vigore il
1
o dicembre 2009.
 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141, del 13 luglio 2016, che adotta un elenco delle
specie esotiche invasive di rilevanza unionale in applicazione del Regolamento (UE) n.
1143/2014.
 Decisione 93/626/CEE del Consiglio relativa alla conclusione della Convenzione sulla
diversità biologica delle Nazioni Unite, firmata a Rio de Janeiro, giugno 1992.
 Legge 4 novembre 2010, n. 201, Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la
protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonchè
norme di adeguamento dell’ordinamento interno. (GU Serie Generale n. 283 del 03
dicembre 2010)
 Decreto Legislativo 21 marzo 2005, n. 73, Attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa
alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici. (GU Serie Generale n.100 del 02
maggio 2005)
 Legge 20 luglio 2004, n. 189, Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli
animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non
autorizzate. (GU n. 178 del 31 luglio 2004)
 Ordinanza 6 agosto 2013, Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela
dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani. (GU Serie Generale n. 209 del 06
settembre 2013) e successive proroghe
 Ordinanza 10 febbraio 2012, Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di
bocconi avvelenati. (GU Serie Generale, n. 58 del 09 marzo 2012) e successive proroghe
 Decreto Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 26 novembre 2009,
Percorsi formativi per i proprietari dei cani (GU Serie Generale n. 19 del 25 gennaio 2010)
 Decreto Ministero dell’Ambiente 19 aprile 1996, Elenco delle specie animali che possono
costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione. (GU
Serie Generale n. 232 del 03 ottobre 1996)
 Legge 14 febbraio 1994, n. 124, Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla biodiversità,
con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992. (GU Serie Generale n.44 del 23 febbraio
1994 – Suppl. Ordinario n. 33)

41
 Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo Codice della strada. Testo
consolidato 2019
 Legge 11 febbraio 1992, n. 157, Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma
e per il prelievo venatorio. (GU Serie Generale n.46 del 25 febbraio 1992 – Suppl. Ordinario
n. 41)
 Legge 7 febbraio 1992, n. 150, Disciplina dei reati relativi all’applicazione in Italia della
convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di
estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n.
874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonchè norme per la
commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono
costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica. (GU Serie Generale n.44 del 22
febbraio 1992) e successive modifiche
 Legge 14 agosto 1991, n. 281, Legge quadro in materia di animali di affezione e
prevenzione del randagismo. (GU Serie Generale n. 203 del 30 agosto 1991)
 Legge 19 dicembre 1975, n. 874, Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio
internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3
marzo 1973. (GU Serie Generale n.49 del 24 febbraio 1976 – Suppl. Ordinario)
 Legge 14 febbraio 1974, n. 37, Gratuità del trasporto dei cani guida dei ciechi sui mezzi di
trasporto pubblico. (GU Serie Generale n.61 del 06 marzo 1974)
 Legge 18 marzo 1968, n. 337, Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo
viaggiante. (GU Serie Generale n. 93 del 10 aprile 1968)
 Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, Perdita della personalità giuridica
di diritto pubblico dell’Ente nazionale protezione animali. (GU Serie Generale 2 giugno
1979, n. 150)
 Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, Regolamento di polizia
veterinaria. (GU Serie Generale n.142 del 24 giugno 1954 – Suppl. Ordinario)
 Codice Penale, Testo coordinato ed aggiornato del Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398
 Codice Civile, Testo coordinato e aggiornato del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
Normativa Regionale
 Legge Regionale 30 dicembre 2009 , n. 33, Testo unico delle leggi regionali in materia di
sanità. (BURL n. 52, 3° suppl. ord. del 31 Dicembre 2009)
 Legge Regionale 29 giugno 2016 , n. 15, Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo:
modifiche ai Titoli V e VIII della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle
leggi regionali in materia di sanità). (BURL n. 27, suppl. del 04 Luglio 2016)
 Deliberazione della Giunta Regionale n. X/6196 del 8 febbraio 2017, Allegato C (B.U.R.L.
n.7 del 14 febbraio 2017)

42
 Regolamento Regionale 13 aprile 2017 , n. 2, Regolamento di attuazione delle disposizioni
di cui al Titolo VIII, Capo II, della l.r. 33/2009 recante norme relative alla tutela degli animali
di affezione e prevenzione del randagismo. (BURL n. 15, suppl. del 14 Aprile 2017)
Normativa Comunale
 Comune di Milano. Regolamento d’uso e tutela del verde pubblico e privato. Adottato dal
Consiglio Comunale nella seduta dell’11/12/2017 con deliberazione n. 37 di Reg. Esecutiva
dal 31/12/2017.
 Comune di Milano. Regolamento Edilizio. Adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del
14/04/2014 con deliberazione n.9 e approvato nella seduta del 2/10/2014 con
deliberazione n. 27. Aggiornato con Deliberazione di Giunta n. 2542 del 29 dicembre 2015
e Determinazione Dirigenziale n. 8 del 3 febbraio 2016.
Fonti documentali
 Delibera di Giunta regionale (Lombardia) 18 aprile 2016 – n. X/5059 Determinazioni in
ordine alle modalità di attuazione sul territorio regionale delle «Linee guida nazionali per
gli interventi assistiti con gli animali (IAA)», ai sensi dell’accordo tra il governo, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, repertoriato agli atti con n. 60/CSR del 25
marzo 2015 (BURL Serie Ordinaria n. 16 – Giovedì 21 aprile 2016)
 Linee Guida per la tutela dei rondoni nell’ambito degli interventi edilizi (Progetto SOS
Rondoni, 2019)
 Accordo, ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera b) e 4, comma 1 del Decreto Legislativo
28 agosto 1997, n. 281 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano sul documento recante “Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli
animali (IAA), repertoriato agli atti con n. 60/CSR del 25 marzo 2015
 Dichiarazione di Cambridge sulla Coscienza, 7 luglio 2012
 Delibera del 13 aprile 2006, Commissione Scientifica CITES, Linee guida per il
mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti
 European Food Safety Authority, 2005 Opinion of the Scientific Panel on Animal Health and
Welfare (AHAW) on the “Aspects of the biology and welfare of animals used for
experimental and other scientific purposes”. The EFSA Journal (2005) 292, 1-46
 Dichiarazione Universale dei Diritti dell’animale , Unesco, Parigi, 15 ottobre 1978