LEGGE 14 agosto 1991, n. 281 Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1991

  1. Princìpi generali
  2. Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna
    gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine
    di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute
    pubblica e l’ambiente.
  3. Trattamento dei cani e di altri animali di affezione
  4. Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione
    delle nascite viene effettuato, tenuto conto del progresso scientifico, presso i
    servizi veterinari delle unità sanitarie locali. I proprietari o i detentori possono
    ricorrere a proprie spese agli ambulatori veterinari autorizzati delle società
    cinofile, delle società protettrici degli animali e di privati.
  5. I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso le strutture di
    cui al comma 1 dell’articolo 4, non possono essere soppressi.
  6. I cani catturati o comunque provenienti dalle strutture di cui al comma 1
    dell’articolo 4, non possono essere destinati alla sperimentazione.
  7. I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono restituiti al proprietario o
    al detentore.
  8. I cani vaganti non tatuati catturati, nonché i cani ospitati presso le strutture
    di cui al comma 1 dell’articolo 4, devono essere tatuati; se non reclamati entro
    il termine di sessanta giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie
    di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previo trattamento
    profilattico contro la rabbia, l’echinococcosi e altre malattie trasmissibili.
  9. I cani ricoverati nelle strutture di cui al comma 1 dell’articolo 4, fatto salvo
    quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria
    approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320,
    e successive modificazioni, possono essere soppressi, in modo esclusivamente
    eutanasico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati,
    incurabili o di comprovata pericolosità.
  10. È vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà.
  11. I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall’autorità sanitaria
    competente per territorio e riammessi nel loro gruppo.
  12. I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o
    incurabili.
  13. Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d’intesa con le unità
    sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà,
    assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.
  14. Gli enti e le associazioni protezioniste possono gestire le strutture di cui al
    comma 1 dell’articolo 4, sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari
    dell’unità sanitaria locale.
  15. Le strutture di cui al comma 1 dell’articolo 4 possono tenere in custodia a
    pagamento cani di proprietà e garantiscono il servizio di pronto soccorso.
  16. Competenze delle regioni
  17. Le regioni disciplinano con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata
    in vigore della presente legge, l’istituzione dell’anagrafe canina presso i comuni
    o le unità sanitarie locali, nonché le modalità per l’iscrizione a tale anagrafe e
    per il rilascio al proprietario o al detentore della sigla di riconoscimento del
    cane, da imprimersi mediante tatuaggio indolore.
  18. Le regioni provvedono a determinare, con propria legge, entro sei mesi dalla
    data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per il risanamento dei
    canili comunali e la costruzione dei rifugi per cani. Tali strutture devono
    garantire buone condizioni di vita per i cani e il rispetto delle norme igienicosanitarie e sono sottoposte al controllo sanitario dei servizi veterinari delle
    unità sanitarie locali. La legge regionale determina altresì i criteri e le modalità
    per il riparto tra i comuni dei contributi per la realizzazione degli interventi di
    loro competenza.
  19. Le regioni adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
    presente legge, sentite le associazioni animaliste, protezioniste e venatorie,
    che operano in ambito regionale, un programma di prevenzione del
    randagismo.
  20. Il programma di cui al comma 3 prevede interventi riguardanti:
    a) iniziative di informazione da svolgere anche in ambito scolastico al fine di
    conseguire un corretto rapporto di rispetto della vita animale e la difesa del suo
    habitat;
    b) corsi di aggiornamento o formazione per il personale delle regioni, degli
    enti locali e delle unità sanitarie locali addetto ai servizi di cui alla presente
    legge nonché per le guardie zoofile volontarie che collaborano con le unità
    sanitarie locali e con gli enti locali.
  21. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico le regioni indennizzano gli
    imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi
    o inselvatichiti, accertate dal servizio veterinario dell’unità sanitaria locale.
  22. Per la realizzazione degli interventi di competenza regionale, le regioni
    possono destinare una somma non superiore al 25 per cento dei fondi
    assegnati alla regione dal decreto ministeriale di cui all’articolo 8, comma 2. La
    rimanente somma è assegnata dalla regione agli enti locali a titolo di
    contributo per la realizzazione degli interventi di loro competenza.
  23. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
    adeguano la propria legislazione ai princìpi contenuti nella presente legge e
    adottano un programma regionale per la prevenzione del randagismo, nel
    rispetto dei criteri di cui al presente articolo.
  24. Competenze dei comuni
  25. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono al
    risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani, nel
    rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi dei contributi
    destinati a tale finalità dalla regione.
  26. I servizi comunali e i servizi veterinari delle unità sanitarie locali si
    attengono, nel trattamento degli animali, alle disposizioni di cui all’articolo 2.
  27. Sanzioni
  28. Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella
    propria abitazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
    una somma da lire trecentomila a lire un milione.
  29. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all’anagrafe di cui al comma 1
    dell’articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
    somma di lire centocinquantamila.
  30. Chiunque, avendo iscritto il cane all’anagrafe di cui al comma 1 dell’articolo
    3, omette di sottoporlo al tatuaggio, è punito con la sanzione amministrativa
    del pagamento di una somma di lire centomila.
  31. Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, in
    violazione delle leggi vigenti, è punito con la sanzione amministrativa del
    pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire dieci milioni.
  32. L’ammenda comminata per la contravvenzione di cui al primo comma
    dell’articolo 727 del codice penale è elevata nel minimo a lire cinquecentomila
    e nel massimo a lire tre milioni. [Comma abrogato]
  33. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2, 3 e 4
    confluiscono nel fondo per l’attuazione della presente legge previsto
    dall’articolo 8.
  34. Imposte
  35. Tutti i possessori di cani sono tenuti al pagamento di un’imposta comunale
    annuale di lire venticinquemila.
  36. L’acquisto di un cane già assoggettato all’imposta non dà luogo a nuove
    imposizioni.
  37. Sono esenti dall’imposta:
    a) i cani esclusivamente adibiti alla guida dei ciechi e alla custodia degli
    edifici rurali e del gregge;
    b) i cani appartenenti ad individui di passaggio nel comune, la cui
    permanenza non si protragga oltre i due mesi o che paghino già l’imposta in
    altri comuni;
    c) i cani lattanti per il periodo di tempo strettamente necessario
    all’allattamento e non mai superiore ai due mesi;
    d) i cani adibiti ai servizi dell’Esercito ed a quelli di pubblica sicurezza;
    e) i cani ricoverati in strutture gestite da enti o associazioni protezionistiche
    senza fini di lucro;
    f) i cani appartenenti a categorie sociali eventualmente individuate dai
    comuni. [Articolo abrogato dal D.L. 8/1993]
  38. Abrogazione di norme
  39. Sono abrogati gli articoli 130, 131, 132, 133, 134 e 135 del testo unico per
    la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 , e
    successive modificazioni, e ogni disposizione incompatibile o in contrasto con la
    presente legge.
  40. Istituzione del fondo per l’attuazione della legge
  41. A partire dall’esercizio finanziario 1991 è istituito presso il Ministero della
    sanità un fondo per l’attuazione della presente legge, la cui dotazione è
    determinata in lire 1 miliardo per il 1991 e in lire 2 miliardi a decorrere dal
    1992.
  42. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, ripartisce annualmente tra le
    regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano le disponibilità del fondo
    di cui al comma 1. I criteri per la ripartizione sono determinati con decreto del
    Ministro della sanità adottato di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la
    Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
    autonome di Trento e di Bolzano, di cui all’articolo 12 della legge 23 agosto
    1988, n. 400.
  43. Copertura finanziaria
  44. All’onere derivante dalla presente legge, pari a lire 1 miliardo per il 1991,
    lire 2 miliardi per il 1992 e lire 2 miliardi per il 1993, si fa fronte mediante
    utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al
    capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1991
    all’uopo utilizzando l’accantonamento «Prevenzione del randagismo».
  45. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
    occorrenti variazioni di bilancio.