Fate valere i vostri diritti e quelli dei vostri animali perché NESSUNO PUÒ VIETARVI DI TENERE ANIMALI IN APPARTAMENTO! Lo dice la legge.

Per Legge (n.220/2012), dal 18 giugno 2013, nei regolamenti di condominio non possono essere inserite, né ritenute più valide, disposizioni volte a limitare la libertà di vivere con un animale familiare. Infatti l’articolo 16 della Legge 220/12 (GU n.293 del 17 dicembre 2012), integra l’articolo 1138 del Codice Civile con la disposizione:
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“LE NORME DEL REGOLAMENTO CONDOMINIALE NON POSSONO VIETARE DI POSSEDERE O DETENERE ANIMALI DA COMPAGNIA”.

► La norma si applica a cani e gatti e a TUTTI GLI ANIMALI DOMESTICI come conigli, galline, etc. nel rispetto della normativa vigente.

► La norma va a incidere sui regolamenti esistenti di natura contrattuale e assembleare facendo cadere tutte le limitazioni o divieti al possesso di animali domestici. Come sostiene la giurisprudenza in tema di successione di leggi nel tempo, le norme sopravvenute privano le clausole contrattuali vigenti della capacità di produrre effetti ulteriori nel futuro.

► NON È POSSIBILE CATTURARE E ALLONTANARE le colonie feline dalle aree condominiali, a meno che non si tratti di interventi sanitari o di soccorso motivati. La legge 281/91 prevede per le colonie feline il diritto alla territorialità e vieta qualsiasi forma di maltrattamento nei loro confronti.

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? DIRITTI DELL’ANIMALE E DEL SUO PROPRIETARIO

Qualsiasi atto teso a vietare, limitare, ostacolare il libero accesso dell’animale e proprietario all’interno del condominio è da considerarsi illecito e può essere segnalato all’amministratore che provvederà mettere in campo quanto in suo dovere e potere per l’esercizio delle proprie funzioni. Il reiterarsi di comportamenti minacciosi, escludenti o apertamente ostili potrà configurare profili di illiceità che potranno essere segnalati agli organi competenti quale formale denuncia. Si invita pertanto i condomini ad un comportamento teso alla tolleranza ed alla civile convivenza che permetterà a tutti un sereno utilizzo delle proprie abitazioni e degli spazi comuni all’interno del condominio medesimo.

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? MINACCE NEI CONFRONTI DEGLI ANIMALI DOMESTICI

Per prima cosa è importante sottolineare che nessun condomino o cittadino è autorizzato, per quanto si possa sentire disturbato dalla presenza di un animale, a maltrattarlo, perseguitarlo o ucciderlo. Se un condominio o un vicino rivelasse l’intenzione di nuocere a un animale domestico, anche se non di proprietà, si può presentare una denuncia per minaccia alla Polizia Municipale, alla Polizia di Stato, ai Carabinieri, o al Corpo Forestale dello Stato. Nel caso non si conosca l’identità del soggetto che minaccia un animale domestico, si può comunque sporgere denuncia contro ignoti recandosi presso le autorità sopraccitate. Nel caso la minaccia includa accenni a utilizzo di veleno è importante ricordare che il Testo Unico delle Leggi Sanitarie stabilisce il divieto, punendolo anche con reclusione fino a 2 anni, di distribuzione di sostanze velenose in quanto potrebbero essere ingerite anche da bambini. Esiste inoltre un’ordinanza che stabilisce il divieto di utilizzo e di detenzione di esche o bocconi avvelenati.

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? DOMANDE E RISPOSTE

► QUALE NOVITÀ NORMATIVA È STATA INTRODOTTA IN MATERIA DI ANIMALI IN CONDOMINIO?
Il 18 giugno 2013 è entrata in vigore la nuova formulazione dell’articolo 1138 del Codice civile secondo cui “le norme del Regolamento condominiale non possono vietare di possedere o detenere animali domestici”

► LA NUOVA NORMA CHE TUTELA GLI ANIMALI NEI CONDOMINI SI APPLICA SOLO AI REGOLAMENTI SUCCESSIVI ALLA RIFORMA?
No, va a incidere sui regolamenti esistenti di natura contrattuale e assembleare facendo cadere tutte le limitazioni o i divieti al possesso di animali domestici. Come sostiene la giurisprudenza in tema di successione di leggi nel tempo, le norme sopravvenute privano le clausole contrattuali vigenti della capacità di produrre effetti ulteriori nel futuro.

► È POSSIBILE VIETARE L’USO DELLE PARTI CONDOMINIALI COMUNI?
No, la nuova legge di fatto autorizza anche l’uso delle parti comuni (scale, ascensore, giardino condominiale). Sono sanzionabili, però, le condotte che provocano il deterioramento, la distruzione, o che deturpano o imbrattano cose mobili o immobili altrui (art. 635 c.p. “danneggiamento”, art. 639 c.p. “deturpamento o imbrattamento di cose altrui”). È quindi importante educare l’animale ad avere una condotta rispettosa degli spazi comuni e seguire nei rapporti con i condomini le regole della civile convivenza.

► PER ANIMALE DOMESTICO SI INTENDE SOLO IL CANE O IL GATTO?
La norma si applica a cani e gatti e a tutti gli animali domestici (come conigli, galline, etc.) che si detengono per compagnia, nel rispetto della normativa vigente.

► IL CONTRATTO DI AFFITTO PUÒ CONTENERE UNA NORMA LIMITATIVA ALLA DETENZIONE DI ANIMALI?
Il contratto d’affitto, secondo un’autorevole interpretazione del Giudice Giulia Conte del Tribunale di Grosseto, sulla base degli attuali sviluppi normativi, non può più contenere una clausola di divieto di detenzione degli animali domestici e i contratti in essere sono da considerarsi nulli per questa parte.

► È POSSIBILE ALLONTANARE LE COLONIE FELINE DALLE AREE CONDOMINIALI?
I gatti liberi che stazionano e/o vengono alimentati nelle aree condominiali non possono essere allontanati o catturati per nessun motivo, a meno che non si tratti di interventi sanitari o di soccorso motivati. La legge 281/91 prevede per le colonie feline il diritto alla territorialità e vieta qualsiasi forma di maltrattamento nei loro confronti.

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? COSA FARE QUANDO IL CONDOMINIO DELIBERA UN DIVIETO AI DANNI DI UN ANIMALE DOMESTICO?

I regolamenti condominiali NON possono vietare di possedere o detenere animali domestici. Questo significa che vietare ad un condomino la detenzione di un animale domestico nel proprio appartamento, o vietare l’accesso ad alcune delle parti condominiali comuni, equivale a menomare i suoi diritti personali e individuali.

Una delibera di condominio non può contenere disposizioni a discapito dell’animale. Se il regolamento o una delibera condominiale contiene disposizioni a discapito dell’animale può essere annullata:

► con ricorso al Giudice di Pace entro 30 gg dalla data della deliberazione (per i dissenzienti o gli astenuti) o dalla data di ricevimento del Verbale per gli assenti all’assemblea condominiale. Per il ricorso è sufficiente una lettera in carta libera in cui il cittadino descrive il problema, allegando altra documentazione se occorre;

► con una raccomandata A/R inviata all’Amministratore del condominio quando il divieto contro l’animale non fosse stato discusso come argomento all’ordine del giorno, ma nelle “varie ed eventuali”.

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? COSA FARE QUANDO IL CANE DI UN VICINO FA TROPPO RUMORE?

Il disturbo arrecato dall’animale, anche se denunciato da più persone, deve essere:

• dimostrato da una perizia;

• dimostrato dal monitoraggio di personale abilitato (ad esempio i vigili, le ASL, ma anche tecnici privati incaricati dal condominio) dal quale risulti che sono state quantitativamente violate le norme sull’inquinamento acustico;

• continuato: il caso in cui un cane abbaia occasionalmente, non è considerabile fatto molesto come invece un abbaiare insistente, continuo e violento;

• supportato da testimoni disposti anche a comparire davanti a un giudice;

• causa di problemi psico-fisici: è passabile di denuncia un vicino che crei (o non impedisca il generare) un rumore in grado di creare una patologia ad altra persona.

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? A CHI RIVOLGERSI

• Per opporsi contro una delibera di condominio contraria alla proprietà degli animali domestici: Giudice di Pace o Amministratore;

• Per denunciare una minaccia contro un animale domestico: forze dell’ordine o Polizia Municipale;

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