Abbiamo detto che le Guardie Zoofile sono pubblici ufficiali con nomina Prefettizia Hanno il compito di vigilare Sull’attuazione delle norme tutela animali con compiti di polizia Giudiziaria ed Amministrativa nell’esercizio delle proprie funzioni.
Le guardie zoofile volontarie hanno il compito di vigilare e far osservare alcune disposizioni di legge e pertanto la loro natura ha una funzione squisitamente pubblicistica. Esse, infatti, esplicano un servizio disciplinato da norme di diritto pubblico, nel cui ambito sono conferiti poteri di accertamento delle violazioni di disposizioni in materia zoofila e di redazione dei relativi verbali.
La guardia zoofila, pur essendo una figura presente già da un secolo, viene l’ultima volta ridefinita alcuni anni fa, quando viene promulgata la l.189 del 20 luglio 2004. Questa legge, come vedremo darà alle guardie volontarie delle associazioni che si occupano di protezione degli animali, diversi poteri che in precedenza avevano perso.
La figura della guardia particolare giurata viene normata dal Regio decreto n.773 del 18 giugno 1931 “Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza” e successive modifiche, detto anche T.U.L.P.S., che prevede la nomina a guardia giurata da parte del Prefetto tramite decreto, richiesto dall’associazione della quale la guardia fa parte. Elenca inoltre i requisiti necessari:
1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea;
2) avere raggiunto la maggiore età;
3) sapere leggere e scrivere;
4) non avere riportato condanna per delitto;
5) essere munito della carta di identità.
Il Prefetto, cioè la massima autorità governativa in ambito locale, nominerà dunque la GPG/GZ sulla base del T.U.L.P.S., che regola ciò che riguarda la pubblica sicurezza.
Come dicevamo, l’ultima modifica è data dalla l.189/2004, che restituisce alcuni dei poteri persi tramite il d.P.R. del 1979. In particolare l’art.6 c.2 asserisce che: “La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute”.