Cani maltrattati, sì ad affidamenti ai privati in pendenza del processo.

Quella degli affidamenti temporanei ai privati degli animali oggetto di cautela reale costituisce, nel corso del procedimento penale, una soluzione efficace al fine di assicurare tutela immediata agli animali (…); tuttavia, in assenza di previsioni normative di segno diverso, non può sostenersi che tale affidamento si sottragga al carattere della provvisorietà che connota le statuizioni che intervengono nelle fasi antecedenti alla formale definizione del procedimento penale.

Con la sentenza 14 novembre 2019 – 29 maggio 2020, n. 16480 (testo in calce) la Corte di cassazione, sezione III penale, ha precisato che, in pendenza del processo, per l’accertamento di reati contro gli animali non possa essere reciso in maniera definitiva il legame tra l’animale e la persona sub iudicio, vigendo per quest’ultima la presunzione di non colpevolezza sino alla pronuncia definitiva; per tale ragione, l’affidamento ai privati degli animali sottoposti a cautela reale, previsto dalla normativa di coordinamento e transitoria al codice penale, può essere disposto solo provvisoriamente, in attesa della definizione del giudizio.

Il fatto

La pronuncia è stata emessa a seguito del ricorso per cassazione proposto dal Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia avverso il provvedimento con cui il G.I.P. presso il medesimo Tribunale aveva disposto, nel procedimento a carico di due soggetti indagati in ordine al reato ex art. 727 comma 2 c.p.(per aver detenuto, nelle pertinenze della loro abitazione, 16 cani adulti di razza pastore tedesco in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze),  che i cani sottoposti a sequestro preventivo venissero affidati provvisoriamente a privati, in attesa di individuare un ente o un’associazione disponibili ad accoglierli, ai sensi dell’art. 19 quater disp. coord. c.p.

Secondo il Procuratore, in particolare, ancor prima della statuizione sulla confisca e della sua irrevocabilità, dovrebbe essere consentito disporre l’affidamento in via definitiva degli animali ai privati disponibili ad accoglierli, dovendosi ritenere sufficiente la formazione del “giudicato cautelare”.

Le argomentazioni del Procuratore sono particolarmente interessanti nella parte in cui, per un verso, equipara l’istituto dell’affidamento degli animali d’affezione a quello dei minori, valorizzando l’opportunità di favorire l’inserimento degli animali in un ambiente familiare, per altro verso,   stigmatizza la temporaneità dell’adozione provvisoria di un cane da parte di un privato, sottolineando come i legami che si instaurano tra cani e persone non siano a tempo e per un privato sia inaccettabile l’affidamento di un cane con il rischio di perderlo in futuro.

Vedremo tuttavia, a breve, che la sentenza, proprio valorizzando il legame fra cane e persone in uno alla presunzione di non colpevolezza fino alla condanna definitiva, ha respinto il ricorso del Procuratore escludendo la possibilità di affidamento definitivo a privati in pendenza del processo.

La disciplina

Come noto, la L. n. 189 del 2004 ha introdotto nel libro II del codice penale quattro nuove fattispecie delittuose (art. 544 bis, 544 ter, 544 quater e 545 quinquies c.p.), nell’ambito del titolo IX bis, dedicato ai delitti contro il sentimento per gli animali, ha modificato il testo dell’art. 727 c.p., ora rubricato abbandono di animali, ha altresì inserito l‘art. 544 sexies c.p., secondo cui, in caso di condanna o di applicazione di pena concordata per i delitti previsti dall’art. 544 ter (maltrattamento di animali), art. 544 quater (organizzazione di spettacoli che comportino sevizie o strazio per gli animali) e art. 545 quinquies (promozione di combattimenti tra animali che ne mettano in pericolo l’integrità fisica), è prevista la confisca obbligatoria dell’animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato, non essendo tale previsione operante per l’art. 544 ter c.p., che sanziona il delitto di uccisione di animale, nell’ovvio presupposto che in tal caso che non vi siano animali sopravvissuti da tutelare.

Parallelamente, sono state introdotte due nuove disposizioni di coordinamento del codice penale, ovvero gli artt. 19 ter e 19 quater, il secondo dei quali, rubricato affidamento degli animali sequestrati o confiscati,prevede espressamente che gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca siano affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta, individuati con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell’interno.

Nonostante la previsione testuale dell’art. 544 sexies c.p., che non richiama l’art. 727 c.p., la giurisprudenza di legittimità ha precisato che anche il comportamento integrante tale fattispecie contravvenzionale possa dare luogo alla misura ablativa della confisca: ciò,in quanto  la detenzione di animali  in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze, costituisce reato e, pertanto, rientra comunque nell’ipotesi di confisca obbligatoria ex art. 240 c.p., comma 2, n. 2, in forza del quale deve sempre essere ordinata la confisca delle cose, la detenzione delle quali costituisca reato, a meno che esse non appartengano a persone estranee al reato.

La sentenza

La Corte di cassazione, pur riconoscendo che sia senzaltro possibile disporre l’affidamento ai privati prima della definizione del procedimento penale degli animali sequestrati, che si assumono maltrattati o comunque destinatari di una delle altre condotte illecite penalmente sanzionate, non ponendo l’art. 19 quater disp. att. c.p., limitazioni al riguardo, ha ritenuto di non poter condividere la proposta interpretativa del ricorrente  perché in contrasto con la presunzione di non colpevolezza prevista dall’art. 27 Cost., comma 3.

Ha osservato la Corte come non possa escludersi che il soggetto accusato di determinate condotte in danno degli animali sia assolto all’esito del giudizio, e sia pienamente legittimato a ottenere la restituzione degli animali sequestrati: evenienza, questa, impossibile ove, sulla scorta del solo giudicato cautelare, si disponesse l’affidamento definitivo degli animali.

Ad avviso della Corte, non potrebbe, ai fini dell’affidamento definitivo, considerarsi decisiva  l’obiezione del ricorrente secondo cui, in caso di assoluzione e restituzione dell’animale all’avente diritto, verrebbe spezzato il legame affettivo instauratosi tra l’animale e il nuovo detentore: tale discorso, infatti, può legittimamente valere anche al contrario, essendo parimenti ingiusto che non venga ripristinato il rapporto tra l’animale e il suo proprietario, qualora questi, all’esito del giudizio, venga riconosciuto estraneo agli addebiti a suo carico inizialmente formulati.

Allo stesso modo, secondo i Supremi Giudici, non appare pertinente l’argomentazione secondo cui il privato sarebbe scoraggiato dalla prospettiva di un affidamento temporaneo dell’animale: ciò in quanto la decisione di prendersi cura di un animale, che si assume destinatario di condotte illecite, non può essere condizionata nè da calcoli preventivi circa la durata dell’affidamento, nè e soprattutto da forzature dei principi che regolano il procedimento penale, in applicazione peraltro di canoni ermeneutici dettati dalla Carta costituzionale.  

In conclusione, la temporaneità dell’affidamento ai privati degli animali oggetto di cautela reale risponde all’esigenza di assicurare tutela immediata agli animali, in assenza di tempestive e adeguate iniziative da parte delle associazioni a ciò preposte o del Comune, quale ente che vanta una posizione di garanzia rispetto al benessere degli animali presenti sul territorio; tuttavia, in assenza di previsioni normative specifiche, non può sostenersi che tale affidamento si sottragga al carattere della provvisorietà che connota le statuizioni che intervengono nelle fasi antecedenti alla formale definizione del procedimento penale.

Alla stregua di tali considerazioni, la Corte ha ribadito la legittimità della decisione adottata dal G.I.P., in quanto coerente con il contesto normativo sopra delineato e ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso del Pubblico Ministero.
CASSAZIONE PENALE, SENTENZA N. 16480/2020 >> SCARICA IL TESTO PDF

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